di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 343 del 10 Gennaio 2014. Il singolo condomino non può opporsi all'esecuzione di lavori su parti comuni se gli stessi sono destinati ad implementare l'utilizzo delle stesse, lasciando immutata la loro consistenza e destinazione. Questo il principio di diritto confermato nell'ordinanza in esame. Nel caso di specie, a seguito di rigetto della domanda in primo e in secondo grado, il condomino ricorre in Cassazione al fine di ottenere l'annullamento della delibera condominiale che autorizzava tali lavori, nella specie la realizzazione di nuove aperture di aerazione nelle autorimesse sottostanti il campo da tennis condominiale. Egli lamenta la violazione dell'art. 1102 cod. civ., norma regolante l'utilizzo della cosa comune.


La Suprema Corte, nel trattare la questione in camera di consiglio - stante la rilevata infondatezza del ricorso - conferma che i lavori autorizzati corrispondevano anche alle esigenze del condominio, "che aveva interesse ad adeguata areazione in caso di incendio"; inoltre, la ridotta portata degli interventi non avrebbe in alcun modo potuto alterare la destinazione originaria del bene comune. Il ricorrente non è stato in grado di provare - gravando su questo soggetto il relativo onere - l'effettivo pregiudizio che sia il singolo che gli altri condomini avrebbero ricevuto dal porre in essere tali modifiche; ciò, unitamente alle altre circostanze sopra descritte, giustifica l'esame della vicenda e la soluzione diretta della sezione filtro.



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: