di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 2539 del 5 Febbraio 2014. E' possibile addebitare la separazione al coniuge che, dopo la nascita del figlio, smette di avere rapporti sessuali con il coniuge e instaura una relazione extraconiugale? Secondo la Suprema Corte la risposta è negativa. Nel caso di specie il marito, dopo aver interrotto ogni tipo di rapporto con la moglie, ha altresì abbandonato la casa coniugale per convivere con un'altra donna.


Rigettata la domanda di addebito della separazione in primo grado, l'interessata appella la sentenza. La controparte, dopo aver ammesso le contestazioni a lui ascritte, ha tuttavia precisato che, dopo la nascita del figlio, il menage familiare era andato dissolvendosi, e la decisione di andare via di casa era stata presa dopo aver constatato che la situazione non era più sopportabile. Inoltre, i coniugi convenivano che dopo la nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali tra di loro. La Corte d'appello, nel decidere, ha ribadito che "l'addebito della separazione presuppone non solo la violazione dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio ma anche la prova, a carico del coniuge che richiede la pronuncia di addebito, del nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza". Tale prova non era stata prodotta dall'interessata. La relazione extraconiugale non poteva quindi ritenersi la causa della rottura del matrimonio.


La Cassazione, su ricorso della moglie, ritiene lo stesso infondato e si pronuncia in camera di consiglio. Dopo aver ribadito la correttezza delle considerazioni fatte dal giudice del merito aggiunge che "l'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi (…) che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto". Non è dunque addebitabile al coniuge la separazione che non si provi sia avvenuta a causa della sua relazione extraconiugale, e non per motivi strettamente inerenti l'intollerabilità della convivenza familiare.


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