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L'addebito della separazione consiste nel riconoscere una responsabilità del coniuge nel fallimento del rapporto matrimoniale; l'addebito e' escluso se l'atteggiamento negativo del coniuge si verifica quando la crisi coniugale e' in corso da tempo.
Le cause più comuni di addebito sono:
1. allontanamento dal tetto coniugale
2. maltrattamenti
3. mancanza di attività sessuale
4. carattere dispotico
5. infedeltà
Può accadere,quindi, che la moglie instauri una relazione extraconiugale ma questa condotta può non comportare l'addebito della separazione se il marito ammette di non averle garantito assistenza morale e materiale.
A questa decisione e' giunta la Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 2231 del 3 febbraio del 2014 che ha accolto il ricorso di una moglie contro la decisione della Corte d'appello di Firenze.
La Corte territoriale addebitava la separazione alla moglie, disponeva la collocazione della figlia minore presso la madre e obbligava il padre a versare in favore della figlia minore un assegno mensile di 250 euro, oltre la metà delle spese straordinarie.
La Suprema Corte,invece, ha ribaltato la decisione di secondo grado perché non aveva valutato attentamente una lettera dell'uomo in cui espressamente aveva dichiarato di non aver assistito moralmente e materialmente la moglie; questa lettera e' stata fondamentale per capire la reale situazione della coppia; in questo modo l'addebito della separazione non poteva essere contestato alla moglie,quindi, la sua relazione extraconiugale non era stata la causa della crisi matrimoniale ma una logica conseguenza di un matrimonio ormai naufragato da tempo.