di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 2619 del 5 Febbraio 2014. E' onere del conduttore denunciare subito al locatore, una volta entrato nell'immobile locato, eventuali vizi riscontrati (ad esempio, causati da un precedente conduttore). In caso contrario resta a suo carico l'onere di provare, ai sensi degli articoli 1590 e 1588 cod. civ. (regolanti, rispettivamente, la restituzione della cosa locata e la perdita e il deterioramento della cosa locata) la di lui non imputabilità dei danni esistenti all'immobile all'atto della sua riconsegna. E' quanto ha statuito la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, il cui ricorso è stato proposto dal locatore a seguito di rigetto della sua domanda di risarcimento danni esperita nei confronti del conduttore, un pastificio che aveva rilasciato l'immobile con diversi danni.


Si presume infatti, fino a prova contraria, il buono stato dell'immobile dato in locazione, escludendo soltanto il deterioramento dovuto al normale uso, così come stabilito nel contratto. Così si integra violazione di legge, come nel caso di specie, laddove il giudice del merito rigetti integralmente la domanda di risarcimento danni avanzata dal locatore senza che il conduttore provi pienamente la propria estraneità ai fatti. "E' il locatario tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all'inizio del rapporto o, in mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale (…) la propria assenza di colpa: egli risponde dei danni tutti della cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi, complessivamente considerati". Il ricorso viene parzialmente accolto e la sentenza cassata con rinvio.


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