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La ex moglie, che in passato ha svolto la professione di modella, potrebbe vedersi ridotto l'assegno divorzile se non si impegna a trovare un lavoro adeguato alle sue possibilità.
È quanto emerge da una sentenza della corte di cassazione (n. 2546 del 5 febbraio 2014) che ha ribadito un principio ormai consolidato.
In buona sostanza, il mantenimento non deve diventare un alibi per il coniuge per non impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Soprattutto se ha già maturato delle competenze in qualche settore.
Nel caso preso in esame dalla Corte, la richiesta di assegno divorzile avanzata da una ex modella e' stata accolta solo in parte: la somma richiesta e' stata infatti adeguatamente ridimensionata.
Attenzione però: in certi casi la richiesta potrebbe essere addirittura disattesa completamente. È il caso ad esempio in cui la ex rassegna le proprie dimissioni al solo scopo di essere mantenuta dal marito (v. Tribunale di Treviso, sentenza n. 1250/2013) oppure nel caso in cui la moglie può permettersi un'automobile di lusso, convive già con un'altra persona ed ha rinunciato al lavoro da insegnante (Cassazione sent.n. 129/2014).
I casi,ovviamente, sono tantissimi spetta al giudice valutare attentamente le singole posizioni, evitando che la richiesta di mantenimento diventi un modo come un altro per gravare in maniera opportunistica sulle spalle dell'ex marito.
Vale la pena ricordare che:
L'assegno di mantenimento e' una forma di contribuzione economica che consiste nel versamento periodico di una somma di danaro in favore del coniuge e dei figli.
Mentre l'assegno di mantenimento e' sempre dovuto nei confronti dei figli(salvo che il genitore obbligato dimostri l'impossibilità oggettiva di potervi provvedere) lo stesso obbligo non sussiste sempre in favore del coniuge.
Inoltre, l'assegno può essere corrisposto con scadenza mensile oppure in un'unica soluzione o può anche corrispondere in singole voci di spesa( per esempio il canone di affitto e le spese condominiali).
Quindi, in sede di separazione, il giudice deve valutare attentamente la richiesta di mantenimento da parte del coniuge prendendo in considerazione quelle che possono essere le potenzialità lavorative del coniuge richiedente.
Dunque, va verificata l'esistenza del diritto in astratto, con riferimento all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilita di procurarseli per ragioni obiettive.