Cosa fare in caso di incidente stradale. Una guida pratica
Quando si viene malauguratamente coinvolti in un incidente stradale, ci sono alcune norme comportamentali che è importante conoscere per poter affrontare serenamente la situazione e adottare, ove necessari, interventi tempestivi, nell'attesa dei soccorsi qualificati.
- Obbligo di soccorso
- Spostamento dei mezzi o segnalazione del pericolo
- Fornire le generalità ai danneggiati e alle forze dell'ordine
- La denuncia del sinistro
- Il "Cid" e la procedura ordinaria
Obbligo di soccorso
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È importante, per prima cosa, accertarsi che non vi siano feriti. Com'è noto, esiste uno specifico obbligo di legge, sancito dall'art. 189 del Codice della strada che recita: "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". È ovvio che, se non si posseggono competenze sanitarie, l'assistenza concerne tutte le azioni finalizzate ad attenuare le conseguenze dell'incidente chiamando immediatamente i soccorsi. Il mancato rispetto dell'obbligo sopracitato comporta conseguenze dal punto di vista penale, essendo punito con la reclusione e le sanzioni civili accessorie. Naturalmente, ogni altra persona che transita sul luogo dell'incidente, pur non avendo l'obbligo di fermarsi ai sensi del sopracitato articolo, è tenuta a prestare aiuto ai feriti per non incorrere nell'omissione di soccorso prevista dall'art. 593 del c.p.
Spostamento dei mezzi o segnalazione del pericolo
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Dopo aver assistito gli eventuali feriti, altro obbligo fissato dall'art. 189 del C.d.s. per le persone coinvolte nell'incidente è quello di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione, adoperandosi, al contempo, affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per ricostruire la dinamica e l'accertamento delle responsabilità.
Ove possibile, pertanto, occorre evitare intralcio alla circolazione provvedendo sollecitamente a rimuovere l'ingombro spostando i veicoli fuori dalla carreggiata o al margine destro della strada, ovvero, se i danni riportati sono tali da non consentirne lo spostamento, occorre segnalare adeguatamente il pericolo, con l'apposito segnale di emergenza (c.d. "triangolo") nell'attesa dell'intervento delle forze dell'ordine (Polizia municipale; Carabinieri, Polizia di Stato).
Fornire le generalità ai danneggiati e alle forze dell'ordine
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Altro obbligo dei conducenti, previsto dall'art. 189 C.d.s. è quello di fornire le proprie generalità e ogni altro elemento utile ai fini risarcitori (dati anagrafici; patente; targa e assicurazione del veicolo; ecc.), alle persone danneggiate; raccogliere, se possibile testimonianze da chi era presente all'incidente (anche i passeggeri trasportati possono fare da testimoni); nonché rimanere a disposizione delle forze dell'ordine, nell'ipotesi di un loro intervento, fornendo le informazioni richieste. Anche laddove non necessario, l'intervento delle autorità è auspicabile, soprattutto in caso di dinamiche controverse per poter effettuare tutti i rilievi del caso ed accertare le responsabilità (i rilievi contribuiranno a formare l'apposito verbale di incidente, richiedibile in copia dagli interessati con domanda scritta al comando di polizia intervenuto); in alternativa, è sempre consigliabile scattare delle foto dell'accaduto (veicoli coinvolti e relativi danni, luogo in cui è avvenuto il sinistro, condizioni del manto stradale, eventuali segni sull'asfalto, lesioni dei feriti; ecc.).
La denuncia del sinistro
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Sull'assicurato che abbia subito danni alla propria autovettura e voglia far valere il proprio diritto al risarcimento, oltre allo specifico onere di legge che impone di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ex art. 1914 c.c., incombe un ulteriore obbligo: entro tre giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, egli deve denunciare l'incidente stesso al proprio assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto (salvo che questi ultimi non siano già intervenuti nelle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro).
Il "Cid" e la procedura ordinaria
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Se in seguito al sinistro, vi sono stati solo danni ai mezzi e vi è accordo sulla responsabilità, le persone coinvolte possono redigere il c.d. "modulo blu" o "Cid" (Convenzione Indennizzo Diretto) al momento dell'incidente. La denuncia del sinistro, in tal caso, si effettua mediante consegna all'assicurazione del modulo di constatazione amichevole debitamente compilato, inserendo, nello specifico: i dati relativi all'incidente (data, ora, luogo, feriti, danni materiali, testimoni) e quelli anagrafici delle persone coinvolte (assicurato, conducente); la tipologia del veicolo (marca, modello, numero di targa), gli identificativi dell'assicurazione (nome della compagnia e dell'agenzia assicuratrice, numero di polizza, periodo di validità, ecc.); il grafico del sinistro (tracciato della strada, direzione di marcia e posizione di entrambi i veicoli al momento dell'urto, segnaletica e nomi delle strade); l'indicazione dell'eventuale intervento dell'autorità; le informazioni sui testimoni (anagrafica, precisazione se si tratta di passanti o passeggeri) e sugli eventuali feriti (anagrafica, precisazione se si tratta di passanti, conducenti o passeggeri, dati del pronto soccorso).
Grazie al Cid, il danneggiato può rivolgersi per il risarcimento direttamente al proprio assicuratore (oppure, in presenza di delega firmata, al carrozziere che effettuerà le riparazioni, ricevendo il pagamento diretto dall'assicurazione), che liquiderà più celermente il danno rivalendosi poi sulla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro. Per la validità della convenzione, tuttavia, il modulo deve essere firmato da entrambi i conducenti e l'incidente deve aver coinvolto non più di due veicoli (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole).
Se la procedura Cid non è applicabile, quella ordinaria prevede che il danneggiato invii all'assicuratore dell'altro veicolo (e, per conoscenza, al proprietario dello stesso), una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale si provvede cautelativamente a denunciare il sinistro e a richiedere il risarcimento dei danni subiti.
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