Avv. Vanda Lops
Quando i coniugi riescono a trovare un accordo su tutte le condizioni della loro separazione possono instaurare il procedimento di separazione consensuale.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi sono riportati nel ricorso che gli avvocati delle parti depositano in Tribunale ed acquistano efficacia con il provvedimento di omologa dell'autorità giudiziaria (art. 158 c.c.).
Le questioni sulle quali è necessario trovare un accordo riguardano (oltre il consenso di entrambi i coniugi alla separazione) l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori, l'assegnazione in godimento della casa coniugale, l'eventuale assegno periodico (in genere mensile) in favore del coniuge economicamente debole.
Se i coniugi non trovano un accordo su tutte le suddette questioni la separazione non può essere omologata.
Tra le condizioni che i coniugi devono necessariamente concordare per ottenere l'omologa della separazione vi è dunque quella relativa al mantenimento del coniuge debole.
Quando non vi sono notevoli disparità fra le condizioni economiche dei coniugi o quando ciascuno di essi è in grado di provvedere alle proprie esigenze, in sede di separazione consensuale è possibile concordare che ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento.
Quando ciò non accade viene concordata la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento (in genere mensile).
Non di rado in sede di separazione, in luogo di un assegno periodico di mantenimento, viene concordato il versamento di una cospicua somma di denaro in un'unica soluzione, o il trasferimento di proprietà mobiliari o immobiliari, a definizione di ogni rapporto economico.
Occorre considerare che le suddette pattuizioni non sono idonee a chiudere in modo definitivo ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi: in sede di divorzio, infatti, il coniuge che ha ricevuto l'elargizione "una tantum" potrà comunque chiedere ed ottenere un assegno periodico di divorzio.
E' questo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente confermato dalla Sentenza n. 2948 del 10 febbraio 2014, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che le determinazioni dell'assegno di mantenimento effettuate in sede di separazione non vincolano il giudice che pronuncia il divorzio.
E pertanto, anche il patto - intervenuto in sede di separazione consuensuale - che liquida in un'unica soluzione l'assegno di mantenimento in favore del coniuge debole non osta al riconoscimento dell'assegno di divorzio.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile, dunque, è indipendente dalle precedenti determinazioni e va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (ex art. 5 della Legge 898 del 1970).
In sede di separazione consensuale, pertanto, è importante ponderare e valutare con attenzione ogni scelta relativa agli accordi economici fra i coniugi.
Avv. Vanda Lops
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