di Marco Massavelli - Il dolore toracico di breve durata, riscontrato dal Pronto Soccorso, non esime dall'utilizzo delle cinture di sicurezza: tale esenzione sussiste solo se documentata nei modi di legge. E' il principio di diritto che si evince dalla sentenza 9 gennaio 2014, n. 259, della Corte di Cassazione Civile.


Il caso riguarda l'accertamento e contestazione della violazione dell'articolo 172, codice della strada, per aver circolato a bordo della propria autovettura senza tenere allacciate le cinture di sicurezza, ritenendo di esser stato in stato di necessità a causa delle condizioni di salute riscontrate dal presidio ospedaliero. A parere della Suprema Corte di Cassazione, l'incidenza della patologia lamentata dal conducente del veicolo - refertata nel nosocomio come "dolore toracico di breve durata" - che, a parere del trasgressore escluderebbe l'antigiuridicità della condotta contestata, non ha invece rilevanza sulla sussistenza dell'esimente di cui all'articolo 4 della legge 689/1981.


L'articolo 172, codice della strada

, impone l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia ai conducenti e passeggeri di alcune categorie di veicoli a motore. Per quanto qui di interesse, sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza (comma 8), tra gli altri (lettera e)), le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12, codice della strada.


In mancanza della suddetta certificazione medica, sussiste sempre l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza: il dolore toracico, soprattutto se di breve durata, riscontrato semplicemente dal Pronto Soccorso, senza ulteriore rilascio di apposita certificazione, non esime dal loro utilizzo. E il mancato utilizzo determina l'applicazione della relativa sanzione prevista dall'articolo 172, comma 10, codice della strada. In tale situazione non può ritenersi, infatti, sussistente la causa di esclusione della responsabilità, di cui all'articolo 4, legge 689/81, concernente l'aver commesso la violazione amministrativa in stato di necessità.


L'articolo 4, legge 689/1981, al comma 1, prescrive:


Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.


Per la definizione di "stato di necessità" ci si deve, infatti, riferire all'articolo 54, codice penale:


Art. 54.

Stato di necessità.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

E nel caso in commento, sicuramente, non può dirsi che la violazione amministrativa, consistita nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sia stata commessa per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Vai al testo della sentenza 259/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: