di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3207 del 12 Febbraio 2014. Il preliminare di vendita stipulato con condizione sospensiva di ottenimento dei relativi permessi di costruire - rilasciabili tuttavia solo a seguito di variazione al piano di governo del territorio - è pienamente valido, seppur non efficace. Non è nullo per impossibilità dell'oggetto né per impossibilità all'avveramento della condizione se la clausola sospensiva, all'epoca della sottoscrizione del preliminare, è stata accettata come tale dalle parti e non è stato apposto alcun termine temporale. I convenuti, proprietari del terreno stipulanti il preliminare, a distanza di parecchio tempo venivano chiamati in causa dal beneficiario del contratto, dunque condannati alla stipula del contratto definitivo, sia in primo che in secondo grado di giudizio. Avverso questa statuizione proponevano ricorso in Cassazione.
Il giudice del merito ha dunque proceduto ad interpretare il contratto interessato utilizzando gli strumenti di legge (articoli 1362 e seguenti) primo fra tutti il criterio del significato letterale. Secondo la Corte d'appello non si sarebbe ravvisato alcun limite temporale circa il verificarsi della condizione di cui sopra, dunque non incidendo la circostanza che la condizione sospensiva sarebbe venuta meno solo molto tempo dopo la stipula del preliminare. "La vendita di un terreno, che venga stipulata per consentire all'acquirente una sua utilizzazione edificatoria" la quale non sia possibile al momento della stipula proprio perchè la normativa vigente non qualifica il terreno come edificabile, "e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell'utilizzazione, non è affetta da nullità, né sotto il profilo dell'impossibilità dell'oggetto, né sotto il profilo dell'impossibilità della condizione". E' consentito alle parti di prevedere contrattualmente una condizione fondata in variazioni legislative, fermo restando l'inefficacia del contratto sino a che tale condizione non si sarà avverata. Inefficacia contrattuale, non certo nullità. Il ricorso è rigettato.
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