di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 3034 dell'11 Febbraio 2014. Occorre che la contestazione disciplinare sia notificata al destinatario in maniera tempestiva. Può considerarsi tempestiva la contestazione comunicata a venti giorni dal compimento del fatto addebitato? Nel caso di specie al comandante di Polizia Locale, al quale era stata contestata l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per un'intera giornata, è stata irrogata la sanzione della sospensione senza retribuzione di una giornata di lavoro. La comunicazione è avvenuta tuttavia a venti giorni dall'avvenimento contestato. Contestata la sanzione dall'interessato, questa veniva confermata sia in primo che in secondo grado di giudizio. Il comandante ricorreva quindi in Cassazione.
Il ricorrente denunciava violazione di legge poiché la normativa di riferimento - nella specie, l'art. 24 comma 4 del CCNL del 1995 - stabilisce che il responsabile della struttura (cioè il Sindaco) "segnala entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente". Ma la Cassazione sostiene che tale statuizione non contrasta affatto con il principio di immediatezza, poiché letteralmente la normativa non prevede che entro lo stesso termine debba anche essere contestata l'infrazione, contemplando soltanto la segnalazione all'ufficio disciplinare competente. La Suprema Corte considera ragionevole il termine di altri soli dieci giorni, trascorso dal momento in cui l'ufficio disciplinare ha provveduto ad inoltrare la comunicazione all'interessato. Il ricorso è quindi rigettato e la sanzione confermata.
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