La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3491 del 14 febbraio 2014, ha affermato che "la fattispecie di assicurazione sociale va scomposta in due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali." 

Da ciò consegue che "l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio".

La Suprema Corte ha quindi precisato che "E' proprio in ragione del fatto che il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, che questa Corte ha chiarito che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota."

In applicazione degli stessi principi - si legge nella sentenza - si è affermato inoltre che il lavoratore non ha azione verso gli enti previdenziali per costringerli all'azione di recupero dei contributi, dovendo a tal fine agire per il versamento nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso in esame due lavoratori impugnavano di fronte al Tribunale il verbale di accertamento elevato dall'Inps con il quale venivano annullati i periodi contributivi relativi al lavoro subordinato da loro prestato nell'ambito dell'impresa familiare, successivamente trasformata in s.n.c., alle dipendenze del padre, sull'assunto che "nell'impresa familiare non può sussistere un rapporto di lavoro subordinato".

Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto dei ricorrenti ad effettuare i versamenti contributivi quali lavoratori subordinati ma - affermano i giudici di legittimità - "i lavoratori non potevano agire in via autonoma nei confronti dell'Inps per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, né tantomeno potevano chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, essendo loro attribuiti nel caso di omissione contributiva solo il rimedio previsto dall' art. 2116 c.c. e la facoltà di richiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 pari alla quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi. Sussisteva quindi il loro difetto di legittimazione processuale, sicché il processo deve concludersi con una decisione in rito in quanto l'azione non poteva essere proposta."  


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