Corte di Cassazione, Sezione VI Civile - 1, sentenza 21 gennaio - 14 febbraio 2014, n. 3559.

 

Con sentenza del 4 novembre 2009 il Tribunale per i minorenni di Napoli condannava un uomo al pagamento della somma di euro 5.000 a titolo di contributo spettante all'altro genitore per le spese ivi sostenute al fine di mantenere il proprio figlio, per tutto il periodo antecedente al riconoscimento della paternità.

Proposto ricorso in appello, la ricorrente denunciava l'esiguità della somma disposta, nonché il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di una quota delle spese straordinarie anticipate. Sennonché la Corte territoriale, confermava l'impugnata sentenza rilevando il corretto carattere equitativo della determinazione de quo.

Di qui il ricorso in Cassazione.

Nella specie, non veniva contestato il ricorso dei giudici del merito alla equità quale criterio per la valutazione dell'indennizzo

spettante per il mantenimento sostenuto in via esclusiva sino alla domanda di riconoscimento; tanto è vero che la donna, sul punto, richiamava un principio già in precedenza espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "l'equità costituisce criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisce in genere ad indennizzi o indennità; in tal caso il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso. (Cass. civ., sezione I, n. 10861 del 1 ottobre 1999 e, più di recente, n. 3991 del 19 febbraio 2010, secondo cui in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 cod. civ.); quanto piuttosto l'assenza di motivazione circa i criteri di determinazione delle somme pregresse, alla luce del citato criterio.

Così formulato il ricorso, la Cassazione rigettava la domanda attorea, rilevando la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito, perché, ispirata a criteri equitativi, aveva tenuto conto non solo delle reali esigenze del minore, ma anche delle condizioni economiche dei genitori, e delle statistiche ISTAT relative, "al costo del mantenimento di un figlio da anni zero a tre anni, per il periodo 2003/2004 in Italia".

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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