Ne deriva che oltre ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 171-ter comma 1 lett. c) della legge n. 633/1941, per aver detenuto n. 104 compact disk privi del contrassegno SIAE, lo stesso viene condannato per istigazione alla corruzione così come previsto appunto dall'articolo 322 del codice penale, commi 1 e 2, ssecondo il quale"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo."
Il difensore a seguito della decisione della Corte d'appello, propone ricorso alla Cassazione deducendo la mancanza sia dell'elemento oggettivo, che dell'elemento soggettivo circa la configurabilità del reato di istigazione alla corruzione. In merito al primo punto la Suprema Corte ritiene che l'offerta in questione, effettuata durante una verifica in cui è stata contestata la detenzione di 104 c.d. privi del contrassegno SIAE, è potenzialmente idonea al perseguimento dello scopo, identificabile con l'evitare il sequestro
dei compact disk irregolari e delle conseguenti sanzioni. Per quanto concerne invece l'elemento soggettivo, deve ritenersi la sussistenza del dolo specifico, in quanto, l'offerta dei compact disk è diretta ad indurre i pubblici ufficiali ad omettere un atto d'ufficio, cioè il sequestro delle cassette irregolari. (Corte di Cassazione, sentenza 17 febbraio 2014, n. 7382)Dott. Luigi Del Giudice