Di Casimiro Mondino
Da anni si assiste ad un pressante ed insistito lamento circa la necessità di riformare la giustizia italiana per renderla più efficiente.
Da anni si discute delle necessità di sistema e, ipocritamente, si evita di affrontare l'unico vero problema pressante della nostra maltrattata Giustizia: la scarsa qualità professionale di troppi addetti, in tutti i comparti operativi.
In Italia esistono fior fiore di giudici, di magistrati, di procuratori, di avvocati, di cancellieri, di addetti di ogni ordine e grado, persone volonterose oltre il dovuto, persone laboriose, dotate di pervicacia e di un senso del dovere che meriterebbe riconoscimenti pubblici e compensi adeguati.
Ma nella realtà questi individui straordinari oggi, per stima ipotetica dello scrivente passibile di critica e correzione, sono circa il 30% di tutte le forze impiegate.
Risultato: leggi disapplicate, processi che vengono avviati senza che ce ne siano i presupposti di legge, norme incomprese, provvedimenti indefinti prodotti da mancanza di conoscenza collettiva, trascuratezza, negligenza e purtroppo, cosa che duole a dirsi, scarsa o quasi inesistente capacità di capire quanto si ha di fronte e spesso anche scarsa capacità di comprendere la lingua.
Ora dato che le critiche esplicitate senza proporre soluzioni sono un'attività da pusillanimi di cui il paese ormai non ha più bisogno, ecco immediatamente, senza esitazione le proposte di una vera riforma seria della giustizia a costo minimo che potrebbero portare risultati utili in pochissimo tempo e forse anche soldi nelle casse dello stato, soldi che dovrebbero essere utilizzati per potenziare il sistema e renderlo più efficiente:
sistema di verifica e qualificazione linguistica annuale, ogni anno tutti i magistrati e gli avvocati dovranno affrontare un esame scritto per accertare il grado effettivo di conoscenza della lingua italiana, se non si conosce correttamente la lingua italiana diventa necessaria "l'ermeneutica" delle leggi, ovvero si crede che le leggi debbano essere interpretate mentre l'articolo 12 delle Disposizioni Sulla Legge In Generale del Codice Civile è perentorio le leggi si applicano in base al significato delle parole ed alla loro posizione.
Quindi per poter esercitare le professioni legate alla giustizia si deve comprendere perfettamente l'Italiano aulico, nobile e sintetico con cui sono scritte le leggi.
Al fine di avviare, sin da queste poche righe un buon esercizio dell'uso della lingua si deve necessariamente ricordare il significato del termine in base al vocabolario Treccani, di indubbio valore lingiustico:
ermenèutica s. f. [dal gr. Ἑρμη (τέχνη), propr. «arte dell'interpretazione»; v. ermeneutico].
Arte, tecnica e attività d'interpretare il senso di testi antichi, leggi, documenti storici e simili, soprattutto in quanto presentino notevoli difficoltà.
Sistema di verifica annuale della preparazione in logica e dialettica di magistrati e avvocati.
Non basta possedere un possente vocabolario di raffinato italiano se non si ha poi la capacità di comprendere la complessa gamma di significati che i termini possono assumere in base alle relazioni che acquiscono tra loro per la posizione topografica nei periodi.
Dalle verifiche devono nascere sistemi di aggiornamento e di correzione, se si persiste in risultati insufficienti si deve essere necessariamente allontanati da funzioni attive, nessun sistema può accettare di dare lavoro a persone prive delle necessarie competenze, si devono però tutelare le persone estromesse in modo serio e civile, ma non si deve porre in crisi il sistema per tollerare al suo interno l'incompetenza.
Introduzione di strumenti di sostituzione imediata per incapacità o incompetenza, o negligenza sia per giudici sia per avvocati in ogni procedimento, come si può auspicare un giusto porcesso ed uno snellimento delle attività da svolgere se le si lascia svolgere da persone non qualificate?
Non si può continuare a trattare la Giustizia contemporanea fingendo che sia popolata da laureati del 1930, il livello cognitivo dei laureati italiani è desolante nella grandissima parte dei casi, le università provvedono ai propri bilanci e non alla formazione individuale, molti laureati, senza colpa alcuna, sono semi analfabeti e fingere che ciò non sia vero ci sta facendo fare la fine del Titanic.
Creazione di un Consiglio della tutela dell'ordine giudiziario, autonomo, indipendente ed in cui non si possa accedere da funzioni esterne (si inizia nel consiglio e si resta nel consiglio per tutta la vita) che sistematicamente, a campione, prelevi dai vari tribunali i procedimenti svolti e li sottoponga a verifica, e nel caso vi siano sistematiche e gravi violazioni di legge, di deontologia e di procedura, proceda d'ufficio sia contro avvocati sia contro magistrati inadempienti sia contro l'intero tribunale, sottoponendolo a commissariamento e ristrutturazione funzionale nel caso di violazioni reiterate e sistematiche.
Inoltre a tale consiglio si devono poter rivolgere magistrati, avvocati e cittadini per veder verificati immediatamente i danni, eventualmente subiti, con processi celeri che valutino immediatamente, dal punto di vista civilistico, gli errori subiti nei procedimenti.
Il 35% di tutti i danni sentenziati devono essere posti a disposizione del ministero della giustizia per utilizzi vincolati quali: strumentazione, uffici, potenziamento del personale di base.
Radicale modifica del praticantato secondo uno schema di maggior efficacia:
praticantato con stipendio base a spese dello stato
abilitazione di stato identica per magistrati ed avvocati
12 mesi di pratica come assistente di tribunale civile
8 mesi di pratica come assistente di tribunale penale
4 mesi di pratica come assistente di tribunale amministrativo
12 mesi suddivisi in 4 mesi di pratica l'uno, presso 3 diversi studi in 3 diverse grandi città
tutto il praticantato valutato con libretto apposito
se il praticantato viene superato si può entrare sia in magistratura sia in avvocatura in modo attivo
se non si supera si può operare come impiegato con funzioni legali, o come assistente giudiziario o ripetere il praticantato per una sola volta
Ritengo che una simile riforma sia semplice, seria, rispondente alla realtà oggettiva del paese e proficua, quindi è una proposta compiuta.
Ora che critica e proposte sono state espresse, voglio portare un esempio fondamentale e profondamente incisivo nell'economia generale del sistema, così evidente da consentire una comprensione lapidaria di quanto incida la mancanza di comprensione corretta della lingua italiana nel corretto e celere svolgimento della giustizia, come sin qui sostenuto:
LE LEGGI SI APPLICANO NON SI INTERPRETANO
L'articolo 12 delle Disposizioni Sulla Legge In Generale del Codice Civile è la norma di diritto che statuisce le regole con cui si possono utilizzare le leggi dello stato.
Per comodità del lettore riportiamo integralmente il breve testo:
Art. 12. Interpretazione della legge.
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Come si vede il testo è breve, inequivocabile e scritto con una tale sintesi che un amante della lingua italiana non può rimanere affascinato.
Affrontiamolo passo passo con la mente sgombra da pregiudizi e atteniamoci a ciò che è semplicemente espresso in modo inconfutabile per mezzo della lingua:
Nell'applicare la legge;
questi primi due termini chiariscono subito con sintesi ungarettiana che la legge non si può interpretare ma si deve applicare e su ciò non si può discutere;
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole;
questa frase è imperativa e lapidaria, forse troppo aulica ed espressa in un italiano desueto, per cui al fine di agevolarne la comprensione ne diamo una traduzione in italiano corrente che dimostrerà l'esaustività del dettato normativo:
non si può attribuire alla legge, un senso diverso da quello che esprimono inequivocabilmente le parole in base al significato che hanno nella lingua italiana;
secondo la connessione di esse;
passaggio di una chiarezza cristallina che anche in questo caso traduciamo in un italiano corrente per agevolarne la comprensione:
interpretandole in base alla posizione che le parole hanno nella frase ed in base a come sono poste in relazione tra di loro
Ovvero l'articolo 12 ci spiega che oltre ad utilizzare il dizionario per capire le leggi dobbiamo anche utilizzare il principio strutturale nella lettura, o principio topografico, ovvero per capire cosa la legge impone è necessario:
considerare dove l'articolo, che si intende interpretare, si colloca (in che codice, in che libro, in che punto del libro del codice, che articoli precedono e che articoli seguono);
considerare tutto l'articolo che si legge senza estrarne proditoriamente delle parti;
interpretare la frase integralmente senza estrapolazioni;
e dalla intenzione del legislatore;
questa frase è stata l'elemento giustificatore per lo sviluppo di una notevole attività giurisprudenziale che è assorbita dalla cosiddetta interpretazione sistematica o logica delle leggi, ovvero dall'attività che si definisce abitualmente ermeneutica che si pone come scopo la definizione della ratio legis.
Ma è proprio l'articolo in questione, che avendo fornito gli strumenti necessari per poter comprendere le leggi e quindi applicarle che esclude tale possibilità.
Perché?
Perché questo inciso è posto alla fine di una frase perentoria che esclude categoricamente qualunque attività interpretativa e che impone di assumere il principio strutturale o topografico nella lettura delle leggi al fine di poterle applicare.
Ora l'intenzione del legislatore non è posta in una frase autonoma, quindi non si pone come alternativa a quanto imposto nella prima parte della frase ma è una frase incidentale che fornisce un ulteriore elemento di chiarificazione e di completamento di quanto imposto.
Come si deve interpretare allora tale frase?
Non la si deve interpretare nel senso che autorizza "l'interpretazione" della legge ma nel senso che fornisce una precisa indicazione di come assumere un corretto orientamento nella sua applicazione ai fatti.
Le leggi sono chiarissime, inequivocabili (basta conoscere l'italiano) scritte con una cura disarmante, ma i fatti sono variegati, complessi, articolati e spesso non facilmente definiti.
Quindi queste ulteriori informazioni, come anche tutto il secondo comma di quest'articolo, sono fornite ad ausilio e sostegno dell'interpretazione del rapporto esistente tra legge e fatti, per agevolare l'individuazione degli effetti giuridici della legge e per consentirne un'appllicazione omogenea, non arbitraria, non discrezionale che garantisca al massimo un giusto processo.
Casimiro Mondino