DIETRO FRONT DELLA CASSAZIONE SULL'IMPUGNABILITA' DELL'ESTRATTO DI RUOLO

Dott. Marco Passante

La Corte di Cassazione ha le idee confuse sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo!

La Suprema Corte (sezione VI civile, sottosezione T) con l'ordinanza n.2248 del 18/12/2013 depositata il 3/2/2014 ha ribaltato la propria posizione nei confronti dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione sfavorevole della CTR di Catanzaro.

    Volendo ricostruire dal principio la questione, è sufficiente ricordare la nota sentenza n.6610 del 13/11/2012, depositata il 15/3/2013, con cui la Cassazione dava torto al contribuente, stabilendo che è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo, perché diversamente mancherebbe un interesse concreto ed attuale, ex art.100 c.p.c., ad impugnare un'imposizione mai venuta ad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto interno dell'Amministrazione.

La Corte di Cassazione, poi, continuava sostenendo che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del solo ruolo per mancanza dell'interesse processuale ex art.100 c.p.c., prescinde dalla circostanza che la cartella sia stata o meno notificata o sia stata notificata in modo inesistente. Ex art.384, comma 1 c.p.c., i principi da enunciarsi son perciò quelli appresso: 1. "L'estratto di ruolo, che è atto interno dell'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario.....".

     A distanza di un anno dalla suddetta decisione, la Suprema Corte cambia idea e dà ragione al contribuente, con la citata ordinanza (n.2248/2014

) riaprendo così all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, prevedendo che il ruolo, ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltreché degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce il valido e legittimo  titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.25. La Cassazione conclude stabilendo che la circostanza che il contribuente era stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all'Ufficio, che aveva consegnando copia dell'estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeva l'impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nell'avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata.

     Per la buona pace degli addetti ai lavori (commercialisti, avvocati ed Uffici) nonché dei sempre più disorientati contribuenti si renderebbe necessaria sull'argomento una pronuncia a sezioni unite ovvero una modifica da parte del legislatore del testo normativo (art.19 D.Lgs. 546/92).       

     

Dott. Marco Passante

Commercialista in Napoli

Via Colasanto 15 - 80126 Napoli

Fax 081.7674311

E-Mail: m.passante@libero.it                         
CSSAZIONE 6610-2013
CASSAZIONE 2248-2014

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