di Luigi Del Giudice - Se il prelievo ematico è disposto dai medici a fini di diagnosi e cura non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Viceversa, tale obbligo sussiste nel caso in cui il prelievo è chiesto dagli agenti ai fini di indagine penale.

 

 E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4405 la quale precisa che "in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".


E più di recente è stato ribadito che: "I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità' penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo dissenso espresso)" (Cass. pen. 6755/13, sez IV, ud 6.11.2012 rie. G.).

 

Dott. Luigi Del Giudice

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