E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4405 la quale precisa che "in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".
E più di recente è stato ribadito che: "I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità' penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio
Dott. Luigi Del Giudice