Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Dopo la separazione molte tensioni tra i coniugi,invece, di allentarsi si acuiscono e il più delle volte l'oggetto delle discussioni e' il rapporto con i figli e il tempo da dedicare ad essi. Come detto più volte, la casa viene assegnata alla madre che è quasi sempre il genitore collocatario dei figli. Ma essere il genitore collocatario non significa avere più poteri decisionali rispetto all' altro genitore anzi con l'affidamento condiviso entrambi i genitori devono partecipare attivamente all'educazione e al percorso di crescita dei propri figli.
Talvolta alcune madri si sentono investite di poteri particolari solo perché i figli abitano con loro e per questo fanno di tutto per ostacolare arbitrariamente gli incontri dei figli con il padre. Si tratta di un peggioramento spesso dettato da sentimenti di rabbia e di rancore verso l'ex marito. Certo bisogna riconoscere che, in alcuni casi, questo atteggiamento potrebbe anche essere giustificato, quanto meno sul piano umano. Ma sul piano giuridico la Corte di Cassazione avverte (sentenza n.4176 del 21 febbraio 2014): anche nel caso in cui l'ex marito sia violento la madre che impedisca gli incontri tra il padre il figlio può essere condannata a pagare una multa perché ha violato le regole stabilite in sede di separazione.
Il genitore affidatario ha,infatti,il dovere morale e giuridico di consentire il riavvicinamento dei figli con il padre agevolando le frequentazioni con lo stesso. I rapporti conflittuali tra ex coniugi non devono intaccare il rapporto sereno ed equilibrato tra genitori e figli, dunque, il genitore che esercita un comportamento ostruzionistico verso l'altro non solo assume un atteggiamento diseducativo ma crea notevoli danni al percorso di crescita dei figli.
In buona sostanza chi assume simili atteggiamenti crea dei "danni endofamiliari".
Ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. comma 2 (articolo introdotto dalla legge 54/06, in tema di affido condiviso), nel caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti e disporre :
1) l'ammonimento del genitore inadempiente;
2) il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3)il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro.
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di settantacinque euro a un massimo di cinquemila euro a favore della cassa delle ammende.