Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n° 35085 del 2013 con cui la II sezione penale stabilisce che la prassi dei venditori di automobili usate di diminuire i chilometri effettivamente percorsi dal veicolo allo scopo di ottenere dalla vendita un prezzo maggiore configura il reato di truffa.
Si realizza, infatti, in questo caso l'elemento soggettivo del delitto indicato quando si riesce a provare la consapevolezza del'imputato di aver posto in essere artifici e raggiri per convincere l'acquirente dell'affare.
Nel caso in esame venditore ed acquirente erano addirittura due amici per cui l'acquirente si fidava ciecamente. Solo dopo l'acquisto l'effettivo chilometraggio del Pajero era stato scoperto dall'acquirente ed era il doppio di quello risultante al momento dell'acquisto ed a quel punto il prezzo pagato per il veicolo si era rivelato eccessivo proprio in considerazione di questo dato.
Inoltre l'amico venditore aveva sempre taciuto il nome del precedente proprietario, per impedire all'altro di controllare le condizioni della vettura e successivamente gli aveva confessato di avere sempre saputo quale fosse il reale chilometraggio della macchina.
Sulla base di queste risultanze la Corte d'Appello aveva ritenuto configurato il reato di cui all'art. 640 c.p., la truffa: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". La Suprema Corte conferma la pena del grado precedente a 4 mesi di reclusione e 200 Euro di multa e condanna, inoltre, al pagamento delle spese processuali.
Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
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