L'Angolo Tributario di Ilaria Corridoni - In questa quarta puntata dell'appuntanento fisso con il diritto tributario Law In Action rivolge l'attenzione ad una recentissima pronuncia del S.C., Cass. 4823/2014.
Con sentenza n. 4823 depositata in data 28 febbraio 2014 la Corte di Cassazione, presieduta da Antonio MERONE, autore il prestigioso e poliedrico Domenico CHINDEMI, ha respinto il ricorso del contribuente in relazione all'art. 360, numero 3, c.p.c., ricorso con cui si rilevava l'illegittimità dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro; l'Ufficio aveva operato la reiterazione di tale avviso e ciò, stando al ricorrente, non era giustificato da elementi conosciuti o emersi successivamente: la nuova emissione mirava esclusivamente allo scopo di correggere a posteriori il vizio formale del difetto di sottoscrizione del precedente avviso di liquidazione. La risposta del Supremo Collegio è stata, però, negativa: nel termine triennale - stando al responso degli Ermellini di Piazza Cavour - l'Ufficio può eseguire tale rettifica ancorché l'atto di liquidazione sia identico al precedente e rechi lo stesso numero di protocollo.
La pronuncia della Suprema Corte conferma in tale maniera la sentenza emessa il 30 gennaio 2007 dalla Sez. Dist. di Latina della Commissione Tributaria Regionale, emanata in riforma del verdetto della Commissione Tributaria Provinciale della città laziale.
In mancanza di una norma ostativa, tale rinnovazione è consentita pur in pendenza di giudizio sul primo atto.
Si tratta dell'esercizio del potere generale di autotutela come confermano due precedenti di studio e di giurisprudenza che vengono menzionati dall'illustre Relatore, protagonista di importanti iniziative convegnistiche: Cass. 2531/2002 e Cass. 19064/2003.
L'Autrice, master tributario e particolarmente esperta nel campo fiscale, è avvocato del Foro di Macerata, patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Con sentenza n. 4823 depositata in data 28 febbraio 2014 la Corte di Cassazione, presieduta da Antonio MERONE, autore il prestigioso e poliedrico Domenico CHINDEMI, ha respinto il ricorso del contribuente in relazione all'art. 360, numero 3, c.p.c., ricorso con cui si rilevava l'illegittimità dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro; l'Ufficio aveva operato la reiterazione di tale avviso e ciò, stando al ricorrente, non era giustificato da elementi conosciuti o emersi successivamente: la nuova emissione mirava esclusivamente allo scopo di correggere a posteriori il vizio formale del difetto di sottoscrizione del precedente avviso di liquidazione. La risposta del Supremo Collegio è stata, però, negativa: nel termine triennale - stando al responso degli Ermellini di Piazza Cavour - l'Ufficio può eseguire tale rettifica ancorché l'atto di liquidazione sia identico al precedente e rechi lo stesso numero di protocollo.
La pronuncia della Suprema Corte conferma in tale maniera la sentenza emessa il 30 gennaio 2007 dalla Sez. Dist. di Latina della Commissione Tributaria Regionale, emanata in riforma del verdetto della Commissione Tributaria Provinciale della città laziale.
In mancanza di una norma ostativa, tale rinnovazione è consentita pur in pendenza di giudizio sul primo atto.
Si tratta dell'esercizio del potere generale di autotutela come confermano due precedenti di studio e di giurisprudenza che vengono menzionati dall'illustre Relatore, protagonista di importanti iniziative convegnistiche: Cass. 2531/2002 e Cass. 19064/2003.
L'Autrice, master tributario e particolarmente esperta nel campo fiscale, è avvocato del Foro di Macerata, patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: