di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 4584 del 26 Febbraio 2014. E' legittimo considerare, ai fini pensionistici, la continuità di versamento di contributi alla Cassa forense per il periodo trascorso all'estero, anche se i redditi dichiarati in Italia sono stati pari a zero? La Cassazione Civile risponde affermativamente rigettando il ricorso presentato dalla Cassa forense nei confronti di un avvocato, confermando in tal modo la tutela garantita dal nostro ordinamento alla mobilità internazionale dei professionisti. Nella specie sia in primo che in secondo grado i giudici di merito hanno confermato tale continuità rispetto al lavoro prestato dall'avvocato in Australia per un periodo di tre anni (dal 1997 al 2000). Il giudice del merito ha confermato come il criterio che occorre prendere a riferimento, al fine di stabilire la sussistenza o meno della continuità, sia non (solo) il reddito prodotto ma l'esercizio della professione, desumibile, oltre che dal reddito, sicuramente da altri indicatori.
Pur dichiarando un reddito in Italia pari a zero l'interessato aveva continuato sia a versare i contributi che ad esercitare la professione. Tanto è bastato anche alla Suprema Corte per confermare la correttezza di interpretazione e motivazione fornita in grado di appello. "Una diversa interpretazione di questa e dei criteri stabiliti dal Comitato dei delegati avrebbe leso il diritto dell'avvocato a lasciare il proprio paese, garantito dall'art. 13, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948".
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