di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4563 del 26 Febbraio 2014. Che accade se, per fatto imputabile al locatore, l'immobile perde di valore e di fruibilità, condizionando il godimento dello stesso da parte del locatario? E' facoltà del locatario procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, ma ciò deve avvenire nelle modalità di legge. Inoltre, sarebbe stata fondamentale l'intervenuta interruzione del rapporto che lo lega all'immobile locato. Solo in questo modo risulta possibile, per il conduttore, smettere legittimamente di versare il prezzo della locazione al proprietario. Non importa se l'evento lesivo sia ricondotto o meno all'azione (o all'omissione, come in questo caso) del locatore.


Nel caso di specie la società conduttrice, a seguito di crollo del soffitto dell'immobile preso in locazione, aveva provveduto a trasferire i propri uffici in altro stabile; aveva dunque comunicato l'evento al proprietario, senza tuttavia "dichiararsi pronta alla restituzione dei locali". D'altra parte, a dire della società ricorrente (risultata soccombente in grado d'appello) il locatore non si sarebbe adeguatamente attivato per procedere alla ristrutturazione dell'immobile.

Mancava tuttavia la prova della restituzione dell'immobile nella disponibilità della locatrice, consistente sostanzialmente nella restituzione delle chiavi. Giurisprudenza costante ha da sempre individuato in questa eventualità il momento di concreto spoglio della disponibilità del conduttore a favore del locatore; e restando - senza eccezioni - la disponibilità del bene al conduttore, questi deve correttamente provvedere a versare il canone dovuto. Il ricorso è rigettato.



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