Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Ed eccoci di fronte uno dei rari casi in cui è il marito ad aver ottenuto un assegno di mantenimento da parte della ex moglie.
La regola secondo cui in caso di separazione il coniuge che non abbia adeguati redditi propri può ottenere dall'altro un assegno di mantenimento, vale anche per i mariti anche se nella realtà è piuttosto raro che sia lui la parte economicamente più debole.
In un caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4416 del 25 febbraio 2014, un ex marito, beneficiario dell'assegno di mantenimento, aveva chiesto la revisione delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione consensuale e in particolare che venisse aumentato l'assegno precedentemente stabilito nella misura di Euro 600.
A sostegno della richiesta aveva addotto che la sua condizione di salute, caratterizzata da una sclerosi multipla diagnosticata nel 2004, era significativamente peggiorata. La malattia aveva subìto una imprevedibile accelerazione che gli aveva impedito di consolidare la sua attività di medico-psicoterapeuta e aveva determinato il decremento dei suoi redditi da lavoro successivamente alla omologazione della separazione consensuale.
La domanda era stata respinta sia dal tribunale di Catania sia dalla corte d'appello sulla base sul rilievo che la patologia invalidante era già presente all'epoca della separazione ossia quando era stata determinata la misura dell'assegno di mantenimento.
L'ex marito proponeva quindi ricorso per Cassazione deducendo che la Corte di appello non aveva valutato il fatto, imprevedibile al momento della separazione, costituito dalla velocità del processo degenerativo della malattia, inoltre, lamentava il fatto che non avessero tenuto conto della necessità di conservare al coniuge debole le condizioni di vita derivanti dallo stato matrimoniale.
La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso data l'insussistenza di fatti nuovi legittimanti la revisione delle condizioni della separazione. Nella fattispecie il ricorrente non aveva in alcun modo specificato come il processo degenerativo della malattia avesse inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione ne' aveva provato la riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa. Non aveva provato, infine, l'incremento delle spese sostenute a causa della malattia.
Dunque, la richiesta di revisione avanzata dal ricorrente assumeva il contenuto di una richiesta di rideterminazione pura e semplice dell'assegno di mantenimento e come tale andava considerata inammissibile.
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio, anche con riferimento alle gravi condizioni di salute del ricorrente.
Quando può essere chiesta la revisione dell'assegno di mantenimento?
La revisione dell'assegno di mantenimento può essere chiesta tutte le volte in cui vi sia un provato e obiettivo mutamento della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.
I mutamenti determinanti per chiedere la revisione possono essere:
1. un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi (ad es. se ha ricevuto una eredità )
2. un peggioramento della situazione economica di uno dei coniugi (ad es.: perdita del lavoro, fallimento della società amministrata, malattia, ecc.).
La domanda di revisione dell'assegno può essere avanzata sia dall'avente diritto sia dal coniuge obbligato a versarlo.
Per saperne di più si veda: "L'assegno di mantenimento" nella sezione delle guide legali.