di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 4981 del 4 Marzo 2014. Il caso di specie verte sulla questione della decorrenza della prescrizione, dunque del computo dei relativi termini di legge, dei contributi previdenziali di enti anche diversi dall'Inps. La legge 335/1995, applicabile al caso in oggetto ratione temporis, ha unificato tale regime rimanendo tuttavia estraneo al regime di prescrizione specifico della previdenza forense, così come, per quanto in questa sede interessa, il regime applicabile alla Cassa dei geometri, la quale resta regolata dalla legge 576/1980. A seguito di erronea individuazione e applicazione della legge vigente da parte del giudice del merito, la Cassa geometri e liberi professionisti propone ricorso in Cassazione contestando la mancata dichiarazione di determinati redditi (nella specie, legati all'attività di urbanista) di un proprio iscritto.


La Suprema Corte accoglie uno dei motivi di ricorso poiché sostiene che, secondo la disciplina applicabile, correttamente individuata (non sottoposta ad abrogazione da parte di normativa successiva, sopra citata) "la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore, ai sensi dell'articolo 17, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini Iva, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni". Il professionista non avrebbe mai dichiarato i redditi derivanti da volume d'affari prodotto tra il 1987 e il 1993, periodo in cui risultava applicabile la legge 773/1982. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.


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