di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 5001 del 4 Marzo 2014. La sezione filtro della Cassazione si pronuncia direttamente, data la manifesta fondatezza del ricorso proposto dall'INPS, in merito ad una questione legata alla possibilità o meno di unificare il regime previdenziale adottato di un commerciante (così, nello stesso senso, anche artigiani e coltivatori diretti) che ha esercitato sia attività in forma di impresa che in forma autonoma. La Corte d'appello ha infatti accolto la domanda proposta dal contribuente, il quale contestava la mancata applicazione del regime unificato, per poi operare il calcolo del dovuto sulla base del criterio dell'attività prevalente.
In realtà, secondo il d.l. 31 Maggio 2010 n. 78 (convertito in legge 122/2010, recante misure di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) non opera il criterio dell'unificazione sulla base dell'attività prevalente; infatti "le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 2". Nessuna procedura "semplificante": il giudice del merito ha errato nell'individuare la norma applicabile, integrando violazione di legge rilevata dalla Cassazione che ha cassato con rinvio.
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