E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 marzo 2014, n. 10925, secondo cui la quantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cit. (rifiuto di sottoporsi al test).
Nel caso in esame, il test spirometrico aveva dato risultati integranti l'ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. b) dell'articolo in esame (1,28 e 1,35 g/I) e perfettamente compatibili con le conoscenze di settore riguardanti la cd. curva etilica.
Del tutto illogicamente la Corte territoriale aveva creduto di escludere la sussistenza della prova concernente il grado dello stato alcolico per la ragione che la macchina aveva segnalato il volume insufficiente delle espirazioni effettuate dall'imputato. Una tale conclusione, infatti, era da ritenersi incompatibile con la constatazione che lo strumento, nonostante che il M. avesse soffiato flebilmente nel previsto apparato, era stato ben in condizione di analizzare il dato, indicando il tasso alcolico riscontrato, così validando la prova. Ciò peraltro compatibilmente con le istruzioni che corredavano lo strumento.
Inoltre, la Corte era incorsa in palese contraddizione mostrando di condividere l'orientamento interpretativo maturato in sede di legittimità, secondo il quale, ricorrendone i presupposti, lo stato d'ebbrezza penalmente rilevante può ricavarsi anche per via sintomatica e, allo stesso tempo, negando che la doppia conferma strumentale fosse inidonea ad affermare un tale stato.
Dott. Luigi Del Giudice