di Salvatore Servidio - salvatore.servidio@alice.it
Anche per l'avviso di recupero opera il termine sospensivo di 60 giorni - Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 7 marzo 2014, n. 5367.
Con la sentenza 7 marzo 2014, n. 5367, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo l'avviso di recupero del credito d'imposta emesso prima di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione con cui si conclude la verifica od ispezione fiscale.
E' noto il vigente orientamento della giurisprudenza di legittimità, susseguente alla sentenza 29/97/2013, n. 18184, con la quale le Sezioni Unite hanno ha stabilito il principio secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ente impositore.
Con la pronuncia n. 5367, viene ora affermato che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, si applica, al di là del mero tenore testuale dell'art. 12 dello Statuto del contribuente (che prevede l'avviso di accertamento), anche all'avviso di recupero di credito di imposta (nella specie incentivo per l'incremento dell'occupazione ex art. 7 legge 23/12/2000, n. 388).
Ciò in quanto sussiste una sostanziale equiparazione dell'avviso di recupero del credito di imposta all'avviso di accertamento. In particolare, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.
di Salvatore Servidio - salvatore.servidio@alice.it