Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 14 gennaio - 11 marzo 2014, n. 5605.

Acquista un'autovettura dietro pagamento di una somma di denaro più la consegna di un altro veicolo. È contratto di permuta o compravendita?

Ebbene, secondo la Corte d'Appello di Potenza dinanzi alla quale si celebrava il giudizio di secondo grado, il negozio intervenuto tra le parti integra gli estremi della vendita e non della permuta, dato che il modulo contrattuale in questione recava la chiara dicitura "Condizioni generali di vendita" e, per altro, diversamente che nella permuta, nel caso in esame il corrispettivo del trasferimento era costituito in prevalenza dalla datione di una somma di denaro.

Di diverso avviso era, invece, la difesa della parte ricorrente la quale, al contrario, insisteva per la corretta qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti quale contratto di compravendita.

"Appare evidente - afferma- che la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito si fonda sul semplice sillogismo che la prevalenza del denaro significa automaticamente contratto di vendita senza tener conto che le parti abbiano potuto porre in essere un contratto unico a causa mista o una permuta con supplemento di denaro". Occorre, piuttosto, procedere, ai fini di una corretta qualificazione del contratto, alla ricostruzione degli interessi comuni e personali che le parti avevano inteso regolare e di qui, accertare, poi, se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura.

Poneva, pertanto, il seguente quesito di diritto: "dica la Corte Suprema se agli effetti della qualificazione di un contratto è necessario applicare le comuni regole di ermeneutica contrattuale ed in primo luogo le norme ed, strettamente interpretative, che danno rilievo al senso letterale delle parole adoperate, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al significato delle varie clausole valutative nel loro complesso.".

La pronuncia della Cassazione.

Il motivo non merita di essere accolto!

Come è stato affermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 9088 del 16/04/2007) "un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi". Ora, nel caso in esame, - aggiunge - "la sentenza di merito ha tenuto conto di questi principi e si è fatta carico di ricostruire la volontà effettiva delle parti, sostanzialmente pervenendo alla conclusione che il bene dato in permuta integrava gli estremi di una datio in solutum".

Deve pertanto concludersi nel senso di quanto già affermato nella sentenza impugnata, ossia che "(....) non si è in presenza di permuta, bensì di compravendita nel caso in cui a prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, il corrispettivo del trasferimento di una cosa (l'auto nuova) sia costituito come nella specie, comunque in maniera prevalente dal denaro ed anche da un auto usata, il cui valore sia stato per altro rapportato al suo prezzo di mercato, essendo essa stata in tal caso considerata come bene equivalente al denaro e non nella qualità di mero oggetto".

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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