di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n 5457 del 10 Marzo 2014. La sentenza in commento, pronunciata circa controversia in tema di utenze telefoniche, offre diversi spunti di riflessione, tra cui due in particolare. Per prima cosa occorre rilevare come sia orientamento consolidato quello volto all'affermazione di legittimità di imputazione delle spese postali ai fini di imponibile iva; precedente pronuncia della Cassazione ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di rapporto di utenza telefonica fra autente e Telecom, poichè il costo sopportato per l'anticipazione della spesa sostenuta nei confronti delle Poste Italiane e della Telecom, per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare a carico dell'utente, non è, in mancanza di previsione delle condizioni contrattuali, un'anticipazione eseguita in nome e per conto dell'utente, ma solo un'anticipazione per conto (e nell'interesse) dello stesso"; dunque "deve ritenersi che la pretesa di rimborso della Telecom verso l'utente riguardo a quanto corrisposto per la spesa di spedizione alle Poste Italiane fa parte della base imponibile (…) trattandosi di spesa per l'esecuzione della prestazione".
In secondo luogo la Cassazione risponde al seguente quesito: è valida l'elezione di domicilio
(che, ai fini del giudizio in Cassazione, deve essere eletto in Roma) contenuta nella procura posta in calce o a margine del ricorso e non nel testo del ricorso stesso? Secondo la Suprema Corte sì, sarebbe sufficiente ad esprimere l'intenzione di eleggere domicilio nel luogo indicato agli effetti dell'art. 366, comma 2, c.p.c. A nulla rileva la contemporanea presenza, nel testo del ricorso, del riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Infatti, nel caso in cui nel ricorso vengano indicati sia l'uno che l'altra senza che sia espressa alcuna preferenza, ai fini della corretta notifica delle comunicazioni è possibile scegliere egualmente ciascuno dei due mezzi.Vai al testo dell'ordinanza 5457/2014