Terzo appuntamento su LIA Law In Action del Prof. Ciro Centore, amico di Studio Cataldi e personal trainer nella materia del diritto amministrativo; il Prof. Centore ci porta nell'atmosfera dei Tribunali Amministrativi Regionali, ed oggi tocca alla Sezione Prima Bis del Tar Lazio; buona lettura!
TAR LAZIO: CONCORSO PER MARESCIALLO E UFFICIALE DEI CARABINIERI
del Prof. Avv. Ciro Centore - Il TAR del Lazio ha esaminato una singolare questione.
E lo ha fatto velocemente, così come si evince dalla sentenza della Prima Sezione Bis, n. 961/2014 (Pres. Silvestri, Rel. Rizzetto).
Il ricorrente aveva partecipato a due bandi concorsuali, uno per maresciallo e l'altro per ufficiale.
I bandi erano stati quasi contestuali e i termini di partecipazione e di ammissione si sono incrociati.
E li aveva vinti tutti e due, iniziando, come richiesto dall'Arma "Benemerita", il tirocinio presso l'Accademia di Modena alla data del 29 agosto 2011 e termine al 30 settembre 2011 e ricevendo comunicazione del Comando per l'incorporamento presso la Scuola dei Marescialli e Brigadieri di Velletri, con invito a presentarsi il giorno 13 settembre 2011.
Dopodiché, anche per questo incrocio di date il ricorrente aveva subito presentato, in data 9 settembre 2011, domanda di differimento fino al 30 settembre 2011 "al fine di poter completare il tirocinio presso la detta Accademia Militare".
L'Amministrazione glielo negava. Di qui il contenzioso.
E la sentenza del Tar ha dato ragione al ricorrente.
E lo ha fatto evidenziando che la linea interpretativa del Comando, correlata a date e termini fissati nel bando, per l'uno e l'altro concorso, andava disconosciuta e disattesa perché il dato letterale di una prescrizione di bando si deve ragguardare alle legittime aspettative di coloro che avevano superato le prove e non potevano, per fatti oggettivi, non completare quel tirocinio in corso di completamento e perfezionamento (ufficiale), sicché illegittimamente era stato negato lo slittamento così come chiesto ai fini dell'incorporamento (termine, questo, "militare") e per una data inconciliabile.
I giudici amministrativi hanno fatto rilevare che "l'adeguamento delle scadenze costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione dato che l'impedimento all'assunzione in servizio da parte degli aspiranti non era loro imputabile, ma piuttosto riconducibile alla scelta della stessa Amministrazione di sovrapporre le procedure concorsuali (cioè di non consentire, per pochi giorni, il completamento del percorso formativo anche al fine di evitare l'inutile dispendio dell'attività formativa degli allievi giunti quasi al termine del corso presso l'Accademia Militare).
Di qui l'accoglimento del ricorso.
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore di Caserta
TAR LAZIO: CONCORSO PER MARESCIALLO E UFFICIALE DEI CARABINIERI
del Prof. Avv. Ciro Centore - Il TAR del Lazio ha esaminato una singolare questione.
E lo ha fatto velocemente, così come si evince dalla sentenza della Prima Sezione Bis, n. 961/2014 (Pres. Silvestri, Rel. Rizzetto).
Il ricorrente aveva partecipato a due bandi concorsuali, uno per maresciallo e l'altro per ufficiale.
I bandi erano stati quasi contestuali e i termini di partecipazione e di ammissione si sono incrociati.
E li aveva vinti tutti e due, iniziando, come richiesto dall'Arma "Benemerita", il tirocinio presso l'Accademia di Modena alla data del 29 agosto 2011 e termine al 30 settembre 2011 e ricevendo comunicazione del Comando per l'incorporamento presso la Scuola dei Marescialli e Brigadieri di Velletri, con invito a presentarsi il giorno 13 settembre 2011.
Dopodiché, anche per questo incrocio di date il ricorrente aveva subito presentato, in data 9 settembre 2011, domanda di differimento fino al 30 settembre 2011 "al fine di poter completare il tirocinio presso la detta Accademia Militare".
L'Amministrazione glielo negava. Di qui il contenzioso.
E la sentenza del Tar ha dato ragione al ricorrente.
E lo ha fatto evidenziando che la linea interpretativa del Comando, correlata a date e termini fissati nel bando, per l'uno e l'altro concorso, andava disconosciuta e disattesa perché il dato letterale di una prescrizione di bando si deve ragguardare alle legittime aspettative di coloro che avevano superato le prove e non potevano, per fatti oggettivi, non completare quel tirocinio in corso di completamento e perfezionamento (ufficiale), sicché illegittimamente era stato negato lo slittamento così come chiesto ai fini dell'incorporamento (termine, questo, "militare") e per una data inconciliabile.
I giudici amministrativi hanno fatto rilevare che "l'adeguamento delle scadenze costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione dato che l'impedimento all'assunzione in servizio da parte degli aspiranti non era loro imputabile, ma piuttosto riconducibile alla scelta della stessa Amministrazione di sovrapporre le procedure concorsuali (cioè di non consentire, per pochi giorni, il completamento del percorso formativo anche al fine di evitare l'inutile dispendio dell'attività formativa degli allievi giunti quasi al termine del corso presso l'Accademia Militare).
Di qui l'accoglimento del ricorso.
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore di Caserta
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