di Marco Massavelli - In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 14 febbraio 2014, n. 3424.
Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda un sinistro stradale nel quale sono stati coinvolti un autobus e un autoveicolo: dai rilievi operati dalla pattuglia di polizia stradale intervenuta, dalla posizione terminale dei veicoli sulla carreggiata, dai danni riportati, e dalle tracce di frenata riscontrate, risulta che l'autoveicolo teneva una velocità eccessiva, non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo, percorrendo una strada di dimensioni ridotte e dotata di illuminazione insufficiente. Essendo stato il sinistro causato da una invasione della corsia inversa, è necessario analizzare il disposto dell'articolo 143, codice della strada, per comprendere le corrette dinamiche della circolazione stradale nel caso in oggetto.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a rispondere al seguente quesito di diritto: "se il contenuto normativo di cui all'art. 143 C.d.S., impone, ai conducenti dei veicoli, quale condotta da tenere, solo quella di approssimarsi al margine destro della carreggiata, come ritenuto dal Giudice d'Appello, o anche quella di non invadere, quando la larghezza della strada lo consente, la corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto?". L'articolo 143, codice della strada, rubricato "Posizione dei veicoli sulla carreggiata" prescrive la regola generale dell'obbligo, per i veicoli, di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
Da evidenziare che tale precetto è una precisazione subordinata alla regola generale, non scritta, secondo cui i veicoli devono circolare sulla carreggiata. Per i veicoli sprovvisti di motore, la norma prescrive una regola ancora più rigida: l'obbligo di circolare il più vicino al margine destro della carreggiata. Se due veicoli si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, devono circolare il più vicino al margine destro della carreggiata, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
Tenuto conto di quanto appena detto, e di quanto stabilito ai commi 11 e 12, dell'articolo 143, codice della strada, che sanzionano la circolazione contromano, consistente nella totale o parziale (invasione con una sola ruota dello spazio riservato al flusso contrario di marcia) occupazione dell'opposto senso di marcia, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, è evidente che l'invasione della corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto è sempre vietata, anche su strade rettilinee, nei casi di piena e completa visibilità o quando la strada è completamente libera. L'unica eccezione, e cioè l'unico caso in cui è consentita l'invasione dell'opposto senso di marcia risulta essere l'esecuzione di un sorpasso, nei casi consentiti dall'articolo 148, codice della strada.