di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 5705 del 12 Marzo 2014. La portata applicativa del codice del consumo, in tema di protezione del consumatore, ha portata estesa e non è limitata al caso in cui il contratto sia concluso per iscritto utilizzando la tecnica del rinvio alle condizioni generali o attraverso moduli o formulari. Le regole valgono quindi anche per i contratti telefonici.
Ma se a stipulare un contratto via cavo è un avvocato? Anche lui può essere considerato un consumatore?
La risposta ce la da la Corte di Cassazione.
Ma andiamo per gradi: La figura del consumatore, nel nostro ordinamento (il quale a sua volta è decisamente influenzato dall'orientamento europeo) gode di particolare tutela stante la posizione di svantaggio che questi assume nei confronti di un professionista o, in generale, dell'erogatore di un servizio. Nel caso esaminato dalla corte (si veda sentenza allegata) siamo in materia di contratto di mutuo concluso telefonicamente con una società finanziaria.
Proprio per garantire una adeguata protezione della parte debole del rapporto ogni altro criterio di giurisdizione diverso dal foro del consumatore è destinato a cadere: il foro del consumatore ha carattere speciale rispetto a qualsiasi altro, dunque prevale.
Cruciale dunque definire giuridicamente la figura del consumatore per decidere se sia applicabile o meno tale principio.
Secondo la Corte si tratta di una figura generica che può benissimo coincidere, come in questo caso, con il professionista prestatore d'opera intellettuale (avvocato, il quale ha concluso il contratto telefonicamente).
Attenzione però: ciò che rileva al fine di stabilire se l'avvocato può essere considerato consumatore è se quel contratto sia o meno collegato all'attività professionale. Data risposta negativa, all'ultimo quesito, la giurisdizione non può che essere del foro di residenza del libero professionista in quanto speciale e inderogabile.
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