di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 18808 del 7 Agosto 2013. Pubblichiamo un breve commento alla sentenza in oggetto a seguito di richiesta di un nostro lettore.

Se all'infermiere generico, per carenze organizzative della struttura sanitaria presso cui è impiegato, vengono assegnate le stesse mansioni dell'infermiere professionale, allora il primo ha diritto alla medesima retribuzione spettante al secondo. E' quanto ha statuito la Cassazione nella sentenza

in commento. Nel caso di specie alcuni infermieri generici ricorrono al giudice del lavoro poiché l'azienda sanitaria locale di cui sono dipendenti spesso, per assicurare il regolare servizio all'utenza, li destina a compiti propri di professionisti di fascia superiore. A nulla sono valse le difese dell'azienda sanitaria - basate per lo più sull'assunto della mancata conoscenza di tale situazione anomala - in primo e in secondo grado, dato che di fatto sono stati accertati i requisiti della continuità e della prevalenza delle mansioni superiori assegnate, data la loro durata extraquinquennale. I giudici di merito hanno condannato l'azienda a rifondere le differenze retributive spettanti agli interessati. Avverso la sentenza d'appello l'azienda propone ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, dopo aver compiuto una breve premessa in merito alla disciplina applicabile rispettivamente al pubblico impiego e al pubblico impiego privatizzato, conferma come non sia impossibile, in linea generale, sopperire a carenze di personale mediante l'assegnazione a risorse prive di qualifica specifica, ma idonee ad espletare la mansione, compiti di livello superiore; ma che tali assegnazioni devono avere i caratteri della temporaneità e dell'urgenza, non potendo essere classificato come tale un comportamento che perdura nel tempo, divenendo la vera e propria regola gestionale. Inoltre, al di là della problematica legata alla mancata corresponsione delle differenze retributive, vi è anche una questione di ordine pubblico, laddove il personale generico sia impiegato, ad esempio, nel servizio di pronto soccorso, mettendo in potenziale pericolo la salute pubblica laddove il personale assegnato potrebbe non essere in grado di far fronte a tutte le emergenze. La Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda sanitaria locale.


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