di Paolo M. Storani - Ringraziamo sentitamente il Rag. Andrea Giovannoni, Segretario Generale Provinciale del S.U.L.P.M. di Siena S.U.L.P.M., nonché nostro affezionato visitatore, per la gradita lettera con cui ci ha inviato una significativa sentenza emessa il 1° ottobre 2013, pubblicata in data 28 gennaio 2014 dalla Corte di Appello di Milano Sez. Lavoro, Pres. Laura Curcio, Est. Laura Trogni in un Collegio tutto al femminile completato da Carla Maria Bianchini.
Come emerge dal P.Q.M. la pronuncia, capovolgendo il responso di primo grado, accerta il diritto degli appellanti al riposo compensativo o al pagamento del compenso per lavoro straordinario per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale.
Gli appellanti, tutelati - una volta tanto diamo gli onori della cronaca anche a loro! - dagli Avvocati Angelo Marco Latino, Francesco Di Trani (primo processo) e Antonino Della Sciucca e Luciano Sisti (seconda causa), hanno censurato la pronuncia di prime cure, Est. Porcelli, con cui il Giudice del Lavoro aveva affermato la non cumulabilità delle maggiorazioni previste dagli articoli 22 e 24 del CCNL e, di conseguenza, aveva tributato la sola indennità per turno festivo. Il provvedimento ha riguardato il Comune di Rho.
Questo il post del nostro lettore:
"Come segr. gen.le prov.le di Siena dell'O.S. DiC.C.AP.-S.U.L.P.M. trasmetto una importante sentenza della Corte d'Appello sez. lavoro di Milano la n. 1102/2013 in GU del 28/01/2014 RG n.2357/2010 che statuisce finalmente il diritto dei lavoratori in turni, a precepire come salario straordinario, le ore lavorate nei festivi infrasettimanali oppure, su richiesta, di godere di un riposo equivalente. Ciò ribaltando altre sentenze di opposti contenuti.
Grazie e cordialità.
Rag. Andrea Giovannoni
PS: Sempre graditissime e soprattutto formative le Vs. news!!! .
Le spese di lite sono state compensate stanti i contrastanti orientamenti della giurisprudenza.
La sentenza, relativa a due giudizi riuniti, è leggibile in versione integrale digitando nella parte sottostante.
Vedi allegato
Come emerge dal P.Q.M. la pronuncia, capovolgendo il responso di primo grado, accerta il diritto degli appellanti al riposo compensativo o al pagamento del compenso per lavoro straordinario per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale.
Gli appellanti, tutelati - una volta tanto diamo gli onori della cronaca anche a loro! - dagli Avvocati Angelo Marco Latino, Francesco Di Trani (primo processo) e Antonino Della Sciucca e Luciano Sisti (seconda causa), hanno censurato la pronuncia di prime cure, Est. Porcelli, con cui il Giudice del Lavoro aveva affermato la non cumulabilità delle maggiorazioni previste dagli articoli 22 e 24 del CCNL e, di conseguenza, aveva tributato la sola indennità per turno festivo. Il provvedimento ha riguardato il Comune di Rho.
Questo il post del nostro lettore:
"Come segr. gen.le prov.le di Siena dell'O.S. DiC.C.AP.-S.U.L.P.M. trasmetto una importante sentenza della Corte d'Appello sez. lavoro di Milano la n. 1102/2013 in GU del 28/01/2014 RG n.2357/2010 che statuisce finalmente il diritto dei lavoratori in turni, a precepire come salario straordinario, le ore lavorate nei festivi infrasettimanali oppure, su richiesta, di godere di un riposo equivalente. Ciò ribaltando altre sentenze di opposti contenuti.
Grazie e cordialità.
Rag. Andrea Giovannoni
PS: Sempre graditissime e soprattutto formative le Vs. news!!! .
Le spese di lite sono state compensate stanti i contrastanti orientamenti della giurisprudenza.
La sentenza, relativa a due giudizi riuniti, è leggibile in versione integrale digitando nella parte sottostante.
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