di Luigi Del Giudice
I prelievi non necessari a fini terapeutici, effettuati in assenza di consenso dell'interessato, sono inutilizzabili, per violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di inviolabilità della persona. Lo ha ribadito la quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 10136 del 3 marzo scorso, in un procedimento inerente i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti diretti a verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, la Suprema Corte ha sottolineato che "i risultati del prelievo ematico, non preordinato ai fini di prova della responsabilità penale ma effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero in una struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale, sono certamente utilizzabili ai fini dell'accertamento del reato" poiché trattasi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, nei confronti dei quali è da ritenersi "irrilevante" la mancanza del consenso dell'interessato. 


Estendendo tali principi alla fattispecie di reato di guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (come nel caso de qua), ritenuta ipotesi di reato del tutto simile a quella della guida in stato di ebbrezza, la Corte ha osservato, invece, che, qualora il prelievo non sia necessario a scopi terapeutici, è necessario il consenso dell'interessato, il cui rifiuto è, pertanto, da ritenersi legittimo.

A maggior ragione, l'interessato ha tutto il diritto di opporsi al prelievo, ha sancito la S.C., quando lo stesso debba essere eseguito tramite metodi invasivi e dolorosi (come nel caso di specie il prelievo delle urine da effettuarsi tramite la "cateterizzazione vescicale") e non venga preventivamente verificata, da parte del personale operante, la disponibilità dell'imputato di sottoporsi ad accertamenti meno invasivi, secondo le modalità descritte dall'art. 187 del Codice della strada.

Dott. Luigi Del Giudice

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