Avv. Barbara Pirelli del foro di Taranto

Cari papà separati,non ci si può sottrarre all' obbligo di mantenere i figli. E non ci si può giustificare  affermando di trovarsi in difficoltà economiche dovute ad esempio uno stato di disoccupazione.


Secondo la cassazione (v sentenza n. 12308 del 14 marzo 2014) per giustificare l'inadempimento bisogna praticamente provare di essere "sul lastrico" e cioè senza altre disponibilità finanziarie  e patrimoniali.


Già in una precedente sentenza (la numero 47652 del 7 dicembre 2012) la Corte di Cassazione aveva messo in guardia i padri separati dal sottrarsi all'obbligo di mantenere i figli ricordando che sono previste sanzioni penali (quelle di cui all'art. 570 del codice penale relative alla violazione degli obblighi di assistenza familiare).

La vicenda giudiziaria esaminata dai giudici di piazza Cavour vede come protagonista una donna che aveva avuto un figlio da un imprenditore il quale però negava di essere il padre del bambino. 

La donna si era rivolta al Tribunale ed aveva ottenuto una dichiarazione giudiziale di paternità oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 500 in favore del figlio.

L'uomo però non provvedeva al regolare versamento dell'assegno e per questo veniva condannato in sede penale.

Una condanna poi confermata anche dalla Cassazione.

La Suprema Corte, tra le altre cose, ricorda che la sanzione penale è lo strumento mediante il quale il legislatore garantisce che i soggetti obbligati provvedano a fornire ai minori degli adeguati mezzi di sussistenza.


Cosa accade però quando un padre non riesce più a provvedere al mantenimento del figlio per ragioni di salute?

Possiamo trovare risposta in una precedente sentenza (la n. 22798 dell'08.06.2011) con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il genitore che non adempie al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia perché la chemioterapia gli impedisce di lavorare non può essere condannato, e dunque va assolto.

Vedi anche: guida legale sull'assegno di mantenimento

Vai al testo della sentenza n.12308/2014
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