di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6225 del 18 Marzo 2014. 

Probabilmente potrà sembrare cosa scontata, eppure la questione è finita dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione  a cui è stato chiesto di chiarire se i mutamenti di indirizzo della Corte di Cassazione possano essere in qualche modo equiparati al cosiddetto ius superveniens e se pertanto essi incontrano il limite temporale della irretroattività.

Alla problematica la Cassazione ha dato risposta negativa chiarendo che i principi generali di interpretazione della legge vanno applicati soltanto a questa e agli atti ad essa equiparati, non certo a principi di matrice giurisprudenziale. "Un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo ius superveniens, onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale dall'articolo 11, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile e, per le leggi penali in particolare, dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione". 

Lo ius superviniens (norme sopravvenute nel tempo) è una vera e propria fonte giuridica del nostro ordinamento, dunque esplicitamente sottoposta ai principi generali contenuti nelle preleggi. La funzione nomofilattica della Corte, al contrario, in un ordinamento come quello italiano qualificato come di civil law (al contrario degli ordinamenti di stampo anglosassone) non ha sicuramente effetti di legge.

In conclusione, le interpretazioni uniformatrici fornite dalle Sezioni Unite hanno effetto retroattivo rispetto alla normativa applicabile allo specifico caso portato all'attenzione di un ufficio giudiziario.

Altro quesito sollevato dinanzi alla Corte concerne l'istituto della rinuncia alla prescrizione. 

La questione si riferisce alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno di prossimi congiunti della vittima id un incidente sul lavoro. La Corte ha chiarito che "la parte che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che vi sia stata rinuncia tacita alla stessa è gravata dall'onere di dimostrare che sia stato posto in essere un fatto esplicitante la volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione". 



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