di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6328 del 19 Marzo 2014. Diritto allo sciopero e tutela della pubblica incolumità: due interessi costituzionalmente garantiti i quali, nel caso in cui si debba operare un bilanciamento, subirebbero sicuramente restrizioni reciproche. La tutela dell'integrità fisica, quindi della pubblica incolumità, è in linea generale interesse sicuramente prevalente rispetto al primo, poiché facente parte del c.d. "nucleo duro" della Costituzione (diritti fondamentali), nonostante entrambi gli interessi abbiano in parte natura pubblicistica. E in effetti quest'ultimo interesse è prevalso nel caso di specie in cui il giudice del lavoro è stato chiamato a pronunciarsi in merito al licenziamento inflitto ai dipendenti coinvolti, dovendo dunque valutare la portata lesiva di una protesta scaturente dalla messa in cassa integrazione a zero ore.
Gli stessi infatti, avuta la notizia, hanno inscenato una clamorosa protesta attraverso l'occupazione di un bene aziendale, un carro ponte posto a dieci metri dal suolo, costringendo in tal modo il datore di lavoro a sospendere la produzione dell'intera linea produttiva. A seguito di tale evento i lavoratori erano stati licenziati. Essi avevano impugnato il licenziamento, considerato illegittimo poiché basato sulla libera espressione del loro diritto di sciopero. Il giudice del merito ha ritenuto tuttavia che tale condotta, riconducibile al diritto di manifestazione e sciopero
in capo ai lavoratori, sia stata però totalmente sproporzionata, ponendo di fatto in pericolo sia l'incolumità dei lavoratori coinvolti che degli impianti occupati, creando un indebito pericolo per la pubblica incolumità. La condotta antigiuridica è stata correttamente valutata dal giudice d'appello, il quale ne ha fornito compiuta motivazione, e la Suprema Corte ha confermato la circostanza dell'essere venuto meno, a seguito dell'episodio, del rapporto fiduciario che lega datore e dipendenti, legittimando di conseguenza la sanzione del licenziamento.Vai al testo della sentenza 6328/2014