Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

La vicenda al vaglio della Suprema Corte e decisa con sentenza n. 35551 del 27.08.2013, vede come protagonista una donna che si vedeva confermare dal Tribunale di Catania (in grado di appello) una sentenza di condanna del giudice di Pace di Acireale per aver minacciato di morte il marito, dal quale era separata da qualche anno.

La donna nel proporre ricorso in Cassazione sosteneva l'incompetenza per materia di chi aveva deciso il merito dato che la frase "ti uccido" avrebbe dovuto considerarsi una minaccia grave in considerazione della prospettazione della morte.

Secondo la Corte, però, l'aggravante doveva considerarsi esclusa in considerazione del fatto che le parole furono pronunciate nel corso di una banale lite tra coniugi separati, per cui non era idonea a far realmente temere la persona offesa per la propria vita.

Corretta dunque la competenza, in primo grado, del Giudice di pace e, in secondo grado, del Tribunale.

Nella sentenza la corte ha affermato anche altre questioni sollevate dalla ricorrente.

La donna aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 1 e art. 20, comma 6 nella parte in cui non è prevista l'applicabilità al rito per i reati di competenza del Giudice di pace dell'istituto disciplinato dall'art. 415 bis c.p.p., (avviso di conclusioni delle indagini).

La Suprema Corte puntualizzava che in più occasioni la Corte Costituzionale ha affermato come la procedura incidentale di cui all'art. 415 bis c.p.p., ove introdotta anche nel procedimento davanti al Giudice di pace, realizzerebbe una garanzia incongrua perché questo procedimento e' caratterizzato da obiettiva speditezza.

Nel secondo motivo di ricorso lamentava l'illegittimità costituzionale del cit. D.Lgs., art. 20, in ordine alla mancata previsione dell'obbligatorietà dell'avviso all'imputato - nei casi di citazione diretta ad opera della polizia giudiziaria - circa la possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie.

La questione veniva considerata irrilevante sulla scorta del fatto che la ricorrente era assistita da un difensore tecnico, e dunque doveva presumersi che fosse stata senz'altro informata della possibilità di chiedere la sospensione del processo per provvedere ad adempimenti riparatori.

Nel terzo motivo eccepiva la nullità della sentenza, per violazione delle norme sulla difesa dell'imputato, poichè nell'intestazione  risultava difesa da un difensore d'ufficio  in luogo del difensore di fiducia.

La Corte puntualizzava che l'erronea indicazione del nominativo del difensore nell'intestazione della sentenza non era causa di nullità.

L'ordinamento sanziona, invece, le disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato( art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C).

Veniva poi sollevata eccezione di nullità della sentenza per l'omessa indicazione del termine di deposito della sentenza in dispositivo, riportato invece in motivazione in giorni 15.

Gli Ermellini hanno precisato che il termine era stato rispettato (poichè la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32 - dispone che  il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale)

al massimo poteva esserci un errore materiale eliminabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.

Ne deriva che, salvo il caso di motivazione contestuale, il termine per impugnare è sempre quello di giorni trenta.

Veniva sollevata anche eccezione di nullità, per mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità della donna sulla base delle contraddizioni esistenti nelle deposizioni della persona offesa.

I giudici di piazza Cavour ritenevano, invece, che la valutazione di attendibilità e convergenza delle deposizioni indicate nella sentenza non erano affatto smentite dalle deduzioni difensive, poichè tutti avevano concordato nell'attribuire all'imputata la frase contestata.


Infine, la donna riteneva che non sussistesse neppure il reato di minaccia dato che la frase era stata pronunciata per mera espressione di rabbia ed intolleranza nei confronti del coniuge e non per un reale intento sui contenuti della frase.

Anche questo motivo e' stato ritenuto inammissibile  perché attinente al merito, nella parte in cui riconduce la frase pronunciata a mera intolleranze nei confronti del coniuge e non ad un intento minatorio, essendo per il resto adeguatamente motivata la sussistenza del delitto contestato.

Sulla base delle suesposte argomentazioni la Corte rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 612. Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Vedi anche nella sezione delle guide legali: Il reato di minacce
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