La questione di legittimità costituzionale consiste nella possibilità di ottenere una decisione della Corte Costituzionale circa l'apparente contrasto di un determinato atto con la costituzione. Sono sindacabili, ai sensi dell'art. 137 Cost., la legge (sia formale ordinaria che costituzionale, entrambe per vizi formali dovuti a violazione di regole procedurali e vizi materiali dovuti a violazione di limiti espliciti o impliciti nonchè principi supremi dell'ordinamento) e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi); restano pertanto escluse dal sindacato della Corte tutte le fonti-fatto quali consuetudini, norme di diritto internazionale privato e comunitario.
Come si presenta
Le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione di legittimità costituzionale sono disciplinati dalla legge costituzionale 1/1948. In particolare, la suddetta questione si qualifica quale incidente nel corso di un processo in cui si viene a dubitare della costituzionalità della norma da applicare al caso di specie. L'impugnazione della norma che si presume costituzionalmente illegittima può avvenire o indirettamente su istanza di parte ovvero direttamente su iniziativa d'ufficio; in ogni caso, valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, il giudice a quo formula un'ordinanza di rinvio per sottoporre la questione alla Corte. L'ordinanza di rinvio deve indicare: l'atto sindacabile (norma in violazione della costituzione), il parametro di costituzionalità (articolo della costituzione
- Esito
In seguito agli adempimenti processuali (lettura in udienza dell'ordinanza o notifica alle parti, invio alla Corte, comunicazione ai presidenti di Camera e Senato, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il giudizio principale resta sospeso fino alla pronuncia della Corte Costituzionale. Quando la Corte decide nel merito la questione, può emettere sentenza di rigetto con effetto inter partes ovvero sentenza di accoglimento (eventualmente interpretativa o manipolativa) con effetti erga omnes. L'effetto della sentenza di accoglimento è l'annullamento dell'atto impugnato, di talchè l'efficacia di quest'ultimo cessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale.