Il datore di lavoro ha comunque obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti, attrezzature adeguate "prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire su queste", non dovendo esistere una distinzione tra le zone accessibili e le zone inaccessibili.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13987 del 25 marzo 2014, ha ritenuto infondato il ricorso di un datore di lavoro condannato per il reato di cui agli articoli 71, comma 1, e 87, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/2008 per avere messo a disposizione dei dipendenti della S.r.l. di cui era legale rappresentante attrezzature di lavoro inadeguate.
L'imputato proponeva ricorso, "denunciando vizio motivazionale in ordine all'elemento oggettivo del reato, essendo il macchinario conforme alla normativa in materia di sicurezza e avendo illogicamente il giudice ritenuto che debbano essere inoffensive anche quelle parti del macchinario con cui non entrano in contatto gli operai, senza neppure motivare sulle ragioni di credibilità del teste sull'attualità del pericolo.".
La Suprema Corte, ritenendo il ricorso infondato, ha precisato che esso rappresenta una versione alternativa delle risultanze del compendio probatorio, e cioè l'assenza di pericolosità del macchinario; hanno altresì ricordato i giudici di Piazza Cavour che "in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate, onde la condotta imprudente dei lavoratori, a parte l'ipotesi di una sua imprevedibile eccezionalità, non discrimina l'inadempimento dell'obbligo antinfortunistico."