Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 11 - 25 marzo 2014, n. 14010.

Imputato del reato di cui all'art. 340 c.p., l'uomo veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, per aver nella specie, "cagionato diverse interruzioni o comunque turbato la regolarità dei servizi di pubblico soccorso legati alle linee telefoniche 112, 113 e 117 all'uopo effettuando, in più giornate, 71 diverse chiamate durante le quali recitava frasi con voce travisata, eseguiva rutti, pernacchie o faceva sentire all'interlocutore musica ad alto volume così da tenere le dette linee occupate".

Secondo il giudice di prime cure, siffatto comportamento "avrebbe concretato una irrilevante turbativa del servizio di pubblico soccorso cui si è posto riparo attraverso il sequestro del corpo del reato senza interrompere il servizio ma dando sostanza a comportamenti petulanti, maleducati che durante lo svolgimento di un pubblico servizio possono ragionevolmente presumersi siccome suscettibili di accadimento." 

La Corte di Appello distrettuale, al contrario, riteneva che il medesimo comportamento avesse piuttosto concretato una apprezzabile turbativa. Sia guardando al profilo del blocco delle chiamate, con distrazione di mezzi e personale per avviare la ricerca funzionale alla individuazione del responsabile; sia rimarcando il numero e le caratteristiche, nella durata, delle telefonate, tali da occupare per un periodo di tempo consistente la linea telefonica e l'operatore di servizio".

AL riguardo l'intervento della Cassazione, che così pronunciava.

«In termini di diritto, (…) le valutazioni rese in appello si rivelano corrette.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. anche l'interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento Sez. 6, Sentenza n. 46461 del 30/10/2013; è pure sufficiente che si determini un'alterazione temporanea della regolarità dell'ufficio o del servizio, purché oggettivamente apprezzabile, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività Sez. 6, Sentenza n. 36253 del 22/09/2011. Il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. tutela infatti non solo l'effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche l'ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso (cfr Sez. 6, Sentenza n. 44845 del 26/10/2007)».

Orbene, «purché idonee a caratterizzare una discontinuità nel servizio, anche le turbative di breve durata possono realizzare l'evento. Occorre, tuttavia, che si tratti di discontinuità dotata di apprezzabile significato; e siffatta valutazione andrà effettuata secondo canoni di plausibilità laddove, come nella specie, tempo ed intensità della interruzione temporanea non possono che essere letti e filtrati dalla natura e dal rilievo da ascrivere alla specifica funzione o servizio in gioco in funzione degli interessi perseguiti nell'interesse della collettività, dovendosi considerare all'uopo i disagi ed il correlato rilievo ponderale dei rischi cui risultano esposti gli utenti in ragione della riscontrata discontinuità. Nel caso di specie, i servizi disturbati dall'azione del ricorrente vedono nella pronta ed immediata risposta delle forze dell'ordine interessate alle esigenze di intervento prospettate dagli utenti la ragion d'essere della funzionalità che li connota. Ne viene che, se ripetuta con una certa continuità anche se per frazioni di tempo modeste, l'azione di disturbo operata dall'agente finisce per creare un serio ostacolo alle possibilità di garantire pronta e regolare funzionalità al servizio di immediata emergenza sotteso alle linee telefoniche all'uopo dedicate. E nel caso è pacifico che le chiamate, non immediatamente interrotte all'atto del contatto con l'operatore (...), furono ben settantuno, suddivise in soli sei giorni, dando così corpo, in linea con quanto osservato dalla Corte territoriale (...) ad una, seppur temporanea e non continuativa ma effettiva e certamente apprezzabile, turbativa del regolare svolgimento dei relativi servizi di soccorso in ragione delle difficoltà oggettive di accesso al servizio per la generalità degli utenti interessati».

Così pronunciato, il ricorso è rigettato perché inammissibile.

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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Foto: giudice sentenza martello
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