Esiste una vasta giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale cosiddetto da "vacanza rovinata", per tale intendendosi il disagio di ordine psico-fisico derivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata.
Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo (sentenza numero 110 del 30 gennaio 2014) è tornata sul tema, confermando quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova del danno in questione è validamente fornita mediante la dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico.
Nel caso di specie, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere la parte convenuta messo a disposizione un appartamento per uso vacanze non corrispondente a quanto da essi richiesto.
Alla luce delle prove testimoniali (i teste riferivano che l'appartamento veniva consegnato in precarie condizioni igieniche, che gli utensili da cucina erano arrugginiti o rotti e che non furono effettuati gli interventi di riparazione e/o sostituzione richiesti a più riprese dagli attori) e dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio (la superficie del locale in cui era presente un letto a castello era di 4,2 mq e non di 8 mq, cioè lo spazio minimo necessario per qualificare un vano come camera da letto singola), il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del prestatore del servizio turistico che assume un'obbligazione di risultato e che nel caso di specie aveva fornito un alloggio non conforme alle richieste e a quanto ragionevolmente poteva attendere un turista di media aspettativa.
Essendosi il convenuto reso inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e non avendo il convenuto dimostrato che l'inadempimento fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il Tribunale lo condanna al risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, secondo il giudice di merito, la prova del danno da vacanza rovinata è intrinseca nella dimostrazione dell'inadempimento e gli stati psichici dell'attore sono desumibili dalla mancata realizzazione dello scopo vacanziero.
Gio