di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 6786 del 21 Marzo 2014. La risoluzione contrattuale per inadempimento può avvenire a fronte di inadempimento grave. La gravità dell'inadempimento è sottoposta a valutazione giudiziale; il giudice dovrà accertare che l'inadempimento sia di non scarsa importanza e sia altresì colpevole. Soltanto al verificarsi di entrambi i presupposti potrà operare il disposto di cui all'art. 1454 cod. civ.
Nel caso di specie un contratto di compravendita immobiliare, oltre all'accollo di un mutuo (acceso dallo stesso costruttore e accollato al promissario acquirente) si è prevista anche clausola risolutiva espressa che si sarebbe attivata a fronte del mancato pagamento di una sola rata, con la previsione a favore del promittente venditore di trattenere a titolo di penale le anticipazioni ricevute sino alla risoluzione. A fronte del presunto mancato pagamento di diversi oneri, la società costruttrice domandava la risoluzione del contratto con contestuale intimazione al rilascio dell'immobile; resisteva l'acquirente contestando l'avvenuto pieno versamento delle somme pattuite nonché rilevando mancanze contrattuali della controparte, la quale avrebbe omesso di installare alcune componenti della casa tuttavia pattuite (come i pavimenti e gli infissi, le porte e i sanitari, tutte opere che l'acquirente ha dovuto installare a proprie spese). Se il Tribunale accoglieva la domanda della società costruttrice, la decisione veniva cambiata in appello: l'inadempimento non poteva essere considerato grave. Avverso tale sentenza
l'interessato proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, al fine di valutare se la norma concernente la gravità dell'inadempimento sia stata correttamente applicata, conferma che l'accollo del mutuo sarebbe dovuto avvenire solo alla stipula del definitivo, quindi in un momento successivo rispetto all'insorgere della controversia. Valutato il valore della contestazione al netto di tale elemento è emerso che "il differenziale accertato dal Ctu tra versato e dovuto risulta pari a un importo esiguo rispetto all'immobile da compravendere"; importo che sicuramente non può integrare la condizione prevista dalla legge. Il ricorso è rigettato.Vai al testo della sentenza 67862014