A partire dal 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 768 bis c.c. che disciplina il nuovo istituto del c.d. Patto di famiglia.
Si tratta di un contratto da sottoscriversi sotto forma di atto pubblico, a pena di nullità, con cui un soggetto trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o una quota di partecipazione societaria di cui sia titolare ad uno o più discendenti, con esclusione degli altri legittimari.
Questi ultimi, tuttavia, devono necessariamente partecipare, pena nullità, all'accordo ad hanno diritto al pagamento da parte dell'assegnatario della cessione dell'azienda o della quota societaria, ad una somma corrispondente al valore della quota ereditaria che spetterebbe loro per legge, salvo in cui essi non vi rinuncino in tutto o in parte.
DOMANDE E RISPOSTE:
1) A QUALI CATEGORIE DI IMPRENDITORI SI APPLICA IL PATTO DI FAMIGLIA?
Agli imprenditori commerciali, agricoli, grandi medi o piccoli, purché l'attività di impresa sia già avviata e non in fase di mero start - up.
2) PUO' FIGURARE COME ASSEGNATARIO IL CONIUGE ANZICHE' I DISCENDENTI DEL DISPONENTE
No, sia perché la norma utilizza la dizione "discendenti" e non "eredi" e sia perché la finalità per cui è stato introdotto il patto di famiglia,è quella di garantire il passaggio generazionale delle medie e piccole imprese e ciò, per ovvi motivi, non sarebbe conseguibile cedendo l'azienda al coniuge ovvero ad altro parente ascendente o collatarale.
3) COME VENGONO QUANTIFICATE LE QUOTE DI LEGITTIMA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN FAVORE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI DELL'AZIENDA O DELLA QUOTA SOCIETARIA?
La base di calcolo del valore della quota è dato dal valore del bene assegnato concordemente attribuito. E' buona norma, in questi casi, allegare al patto di famiglia una perizia.
4) LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI DELL'AZIENDA O DELLA QUOTA SOCIETARIA DEVE ESSERE CORRISPOSTA CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI FAMIGLIA?
Non necessariamente, ciò può avvenire anche in un secondo momento, attraverso la sottoscrizione di un successivo contratto, nel quale sia espressamente dichiarato il collegamento al patto di famiglia.
5) PUO' ESSERE LEGITTIMATO A LIQUIDARE LA QUOTA IN FAVORE DEI NON ASSEGNATARI IL DISPONENTE ANZICHE' L'ASSEGNATARIO?
Benché la questione sia controversa, secondo la tesi prevalente solo l'assegnatario e non il disponente può liquidare i potenziali legittimari. Se così non fosse, infatti, l'atto del disponente avrebbe il carattere di una vera e propria donazione, come tale non riconducibile al patto di famiglia, dove la componente donativa è secondaria rispetto alla prioritaria esigenza tutela della continuità aziendale. In questo modo, la liquidazione della quota effettuata dal disponente in favore dei non assegnatari sarebbe soggetta ad azione di riduzione, laddove lesiva della quota di legittima degli altri eredi, con evidente disparità di trattamento rispetto all'assegnatario.
6) COSA SUCCEDE SE DOPO LA STIPULAZIONE DEL PATTO DI FAMIGLIA, SOPRAVVENGONO ALTRI LEGITTIMARI DEL DISPONENTE CHE, IN VIRTU' DI CIO', SAREBBERO STATI LEGITTIMATI A PARTECIPARE AL PATTO DI FAMIGLIA?
Il patto rimane valido ed efficace ed i legittimari sopravvenuti potranno domandare, all'apertura della successione del disponente, il pagamento della somma loro corrispondente alla quota ereditaria, maggiorata degli interessi. Quanto ai figli naturali riconosciuti, occorrerà aver riguardo alla data in cui è compiuto l'atto di riconoscimento.
(Vedi anche l'argomento correlato: Eredità e patti di famiglia)
Avv. Francesco Verdebello
E-mail: fverdebello@virgilio.it