di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza n. 7533 del 1 Aprile 2014. L'istituzione dell'assegno di mantenimento - qualificato altresì come diritto indisponibile, dunque irrinunciabile da parte del beneficiario - fonda le sue ragioni nel concetto di giustizia sociale e di tutela della parte qualificata come debole al termine del matrimonio.
Come noto, però l'assegno di mantenimento si prescrive se la parte non ne fa mai richiesta. E la prescrizione opera dalle singole scadenze nel termine di 5 anni.
Tra i coniugi però vige la regola dettata dall'art. 2941 del codice civile secondo cui la prescrizione resta sospesa.
Tale sospensione della prescrizione, secondo la Corte, si verifica anche in caso di separazione dei coniugi dato che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.
La sospensione della prescrizione insomma opera sino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
La questione è sorta nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata iniziato su impulso della moglie. La donna aveva eseguito un pignoramento presso terzi di alcuni beni del marito per il mancato pagamento di ingenti somme dovute a titolo di mantenimento. Oppostosi all'esecuzione, il giudice d'appello aveva dichiarato prescritti alcuni dei crediti vantati dall'interessata, la quale ha proposto ricorso in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte l'art. 2941 codice civile
, inerente la sospensione della prescrizione, sarebbe applicabile anche in materia di crediti tra coniugi separati. "La regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale, come è ben noto, implica solo un'attenuazione del vincolo". Ciò sulla base che "lo stato di separazione, pur rivelando un'incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura". Anche in quest'ottica il legislatore ha deciso di salvaguardare il rapporto esistente preservandolo con la sospensione della prescrizione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.Vai al testo della sentenza 7533/2014