Avv. Chiara Valente - Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell'auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione.
Tanto afferma una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, n. 2070, 30.01.2014) chiamata a pronunciarsi sulla comune questione del risarcimento dei danni per il fermo tecnico dell'auto, da un'automobilista al quale in secondo grado sarebbe stato negato il risarcimento, in quanto ritenuto non provato il nesso eziologico tra il pregiudizio alla vita di relazione da questi dedotto e l'indisponibilità dell'autovettura.
Orbene, secondo i giudici di legittimità, tale voce di danno si ravvisa ogni qualvolta vi sia uno stato transitorio dell'auto che procuri danni al suo proprietario o utilizzatore che si trovi nelle condizioni di dovere sopportarne inutilmente i costi. Se, diversamente, l'auto e definitivamente inservibile, si realizza una vera e propria perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato che non potrà configurare fermo tecnico bensì vi saranno i presupposti per una liquidazione del danno per la perdita del bene. Ne conseguirà, che in tale caso, al danneggiato potrà essere riconosciuto non solo il danno da perdita del veicolo, bensì anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell'auto nella parte in cui essa non è inutilizzata, e quindi, il residuo del bollo di circolazione e del premio assicurativo, quest'ultimo, fino al momento della sospensione della relativa copertura.
Si osserva che più e più volte la Suprema Corte di Cassazione è stata invocata al fine di definire il c.d. "danno da fermo tecnico
", danno di per se di datata origine giurisprudenziale, ma solo secondo la più recente impostazione, si è chiarito che con tale locuzione non si identificano solo delle conseguenze pregiudizievoli specifiche e determinate bensì sia le spese che il proprietario dell'automobile ha dovuto sostenere per l'impossibilità materiale dell'utilizzo del mezzo durante la sosta forzosa in officina, che tutte le più svariate ed eventuali voci di danno. Tra queste, si può citare a titolo esemplificativo, spese sostenute per il noleggio di un'altra vettura, o per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, o altrimenti, per l'impossibilità di esercitare una determinata attività lavorativa con consequenziale lucro cessante.Ad onore del vero, in un primo tempo, tale danno veniva riconosciuto solo alle vetture del trasporto pubblico, in funzione della perdita di guadagno aziendale correlata alla loro inutilizzabilità per il tempo in cui in riparazione; tuttavia, con il passare del tempo si è andato sempre più sviluppando la tesi della riconoscibilità di tale pregiudizio anche ai privati in relazione alle più svariate esigenze personali.
E, quindi, tra le tante sentenze sull'argomento, si ricorda a conferma di quanto sopra esposto, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 04/10/2013, n. 22687, secondo la quale il danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Tuttavia, non può non rilevarsi che tale forma di risarcimento deve essere valutata con riferimento al caso concreto, e così che come specifica altra recente pronuncia, Cass. civ. Sez. III, 19/04/2013, n. 9626, il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno.
E ancora sempre per quanto attiene al profilo probatorio della questione, si cita la sentenza Cass. civ. Sez. III, 08/05/2012, n. 6907, per la quale già si riconosceva la possibilità di una liquidazione equitativa del danno, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.
Orbene, in tal senso, tale pregiudizio, in funzione dello stato transeunte dell'automobile, è risarcibile in via consequenziale e automatica, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare solo i giorni in cui il veicolo è rimasto fermo in officina, restando evidentemente salvo il diritto del controinteressato a prova contraria.
Diversamente e in ultima analisi, per quanto riguarda le ulteriori eventuali poste di danno in termini di danno emergente (spese sostenute), e di lucro cessante (mancato guadagno), essendo queste ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata, spetterà al proprietario fornirne prova specifica (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 9 agosto 2011, n. 17135).
Avv. CHIARA VALENTE
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