di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7708 del 2 Aprile 2014.
L'aliud pro alio è quel particolare evento contrattuale consistente nella consegna di una cosa sostanzialmente diversa da quella pattuita dalle parti, totalmente inidonea alle funzioni originariamente concordate, evento talmente grave da non essere nemmeno considerato come vizio vero e proprio e sottoposto a disciplina particolare. Quando tale figura ricorre nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata si prospetta un duplice ordine di problematiche: da una parte, l'individuazione della fattispecie specifica; dall'altra, la scelta del mezzo processuale idoneo a far valere il vizio, verificandosi lo stesso in un contesto che esula dal normale ambito di applicazione della disciplina civilistica di tipo sostanziale.
Nel caso di specie si è verificata situazione di aliud pro alio in fase di aggiudicazione di un bene pignorato. Il bene assegnato è infatti risultato appartenere ad un genere totalmente diverso rispetto a quello indicato in ordinanza, mancando lo stesso delle caratteristiche idonee all'espletamento della sua naturale funzione economico-sociale.
L'argomentazione della Corte è molto complessa e se ne riporta in questa sede estrema sintesi richiamando per il resto il testo della sentenza qui sotto allegato.
La Suprema Corte, premesso che la soluzione al caso di specie in giurisprudenza non è univoca, ha confermato che l'azione a tutela di una situazione come questa consiste nell'esperimento di opposizione agli atti esecutivi, azione che deve essere comunque proposta prima della conclusione del procedimento di espropriazione forzata, dunque in un momento antecedente l'approvazione definitiva del progetto di distribuzione. Il limite perentorio è di venti giorni dall'avvenuta conoscenza del vizio o dal momento in cui, facendo uso dell'ordinaria diligenza, il vizio avrebbe potuto essere scoperto.
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