di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 7736 del 2 Aprile 2014.
Notificato decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati, avverso lo stesso il ricorrente proponeva opposizione contestando l'esistenza stessa del condominio. Il caso in oggetto verte quindi sulla problematica legata all'accertamento dell'ente condominiale quale centro di imputazione di interessi validi dal punto di vista giuridico.
Se il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, il tribunale, quale giudice d'appello, riformava l'appellata sentenza condannando il ricorrente al pagamento delle spese condominiali. L'interessato propone quindi ricorso in Cassazione.
Secondo la tesi del ricorrente, a seguito di costituzione di apposito consorzio al fine di gestire parte di un'area qualificata come comune - nel caso di specie si tratterebbe di un condominio facente parte di un complesso commerciale, e proprio circa un'area commerciale si concentra la disputa - l'area contestata, per la quale sarebbe stato condannato al pagamento delle spese comuni, sarebbe ora sottoposta a differente regolamentazione e separata tabella di ripartizione degli oneri.
La Suprema Corte ha rilevato che tale consorzio di fatto non sarebbe stato costituito e che in mancanza di tale evento le delibere assembleari contestate, in pendenza delle quali sarebbe stata approvata la ripartizione degli oneri comuni, sarebbero state pienamente valide. Tutti gli elementi probatori prodotti nel corso del procedimento di merito hanno al contrario portato il giudice d'appello a ritenere correttamente la sussistenza del condominio. Il ricorso è rigettato.
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