di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7519 del 1 Aprile 2014. In materia di proposizione di appello incidentale la parte che intenda proporlo in modo tempestivo deve rispettare i termini di cui agli articoli 325 e 327 cod. proc. civ. (rispettivamente, termini e decadenza dell'impugnazione). L'art. 334 cod. proc. civ. permette comunque all'appellante incidentale di presentare le proprie doglianze ma nella sola forma dell'appello incidentale tardivo. Questo il principio generale enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza in oggetto. Senza scendere nell'analisi del caso pratico, si riassume in seguito il ragionamento operato dalla Cassazione relativamente alla problematica principale.
La Suprema Corte compie esegesi delle norme richiamate, chiarendo sul punto che, secondo la normativa contenuta nel codice di procedura civile, l'impugnante deve rispettare due diversi termini: un c.d. "termine esterno", preesistente alla proposizione di ogni impugnazione, così come disposto dagli articoli 325 e 327; tale termine decadenziale è derogabile solo a fronte di situazione particolare, contemplata dal successivo articolo 334, al fine di garantire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici che ne derivano. E un "termine interno", previsto all'art. 343, sicuramente inderogabile, "la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale". I termini così richiamati sarebbero, secondo la Suprema Corte, "complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale". Ne consegue che, anche se trascorsi i termini esterni di cui agli articoli 325 e 327 sopra citati - circostanza riscontrata nel caso in oggetto - l'appello incidentale potrà essere comunque proposto in ogni caso soltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 cod. proc. civ. Resta poi onere del giudice-interprete far salva la tesi che possa produrre una qualche utilità, sostanziale o processuale, per le parti coinvolte, a discapito dell'orientamento che al contrario non garantirebbe alcun risultato. Nel caso in oggetto, risultata tardiva l'impugnazione incidentale proposta, la stessa seguirebbe la sorte dell'appello principale, dichiarato inammissibile. In caso contrario sarebbe innegabile un rallentamento dei tempi di giudizio con conseguente violazione dei canoni del giusto processo di cui all'art. 111 Costituzione.
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