di Luigi Del Giudice - Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, del nuovo codice della strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione ad un incidente comunque ricollegabile al suo comportamento
Il reato in parola si consuma con l'allontanamento dal luogo del sinistro e risulta pertanto irrilevante, ai fini della integrazione della fattispecie tipica, l'eventuale ritorno di chi si sia inequivocabilmente allontanato o il suo presentarsi presso gli uffici delle forze dell'ordine.
Nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189, comma 6 del codice della strada, è sufficiente dunque che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374),
Il reato in parola si consuma con l'allontanamento dal luogo del sinistro e risulta pertanto irrilevante, ai fini della integrazione della fattispecie tipica, l'eventuale ritorno di chi si sia inequivocabilmente allontanato o il suo presentarsi presso gli uffici delle forze dell'ordine.
Nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189, comma 6 del codice della strada, è sufficiente dunque che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374),
Diversamente, invece, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7 del codice della strada, ove si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato.
In questo caso vi è l'obbligo di "prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite" come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale.
In merito all'obbligo di assistenza appare ancora utile rammentare il principio giurisprudenziale per il quale "la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l'investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata" (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Dunque in occasione di un sinistro stradale che abbia comportato lesioni personali, la pretesa di limitare l'obbligo di assistenza alle necessità di cura delle ferite è irricevibile. (Sentenza Cassazione 28 marzo 2014, n. 14610).Dott. Luigi Del Giudice
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: